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Sez. 3, Sentenza n. 627 del 12/02/1977 (Rv. 384194 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - PROPOSIZIONE - TERMINE - ATTIVITA MERAMENTE PREPARATORIA DI FUTURE DIFESE - ACCETTAZIONE TACITA O PRESUNTA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384194-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - PROPOSIZIONE - TERMINE - ATTIVITA MERAMENTE PREPARATORIA DI FUTURE DIFESE - ACCETTAZIONE TACITA O PRESUNTA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La preclusione derivante, a norma dell'art 38, ultimo comma, cod proc civ, dalla omessa proposizione, nei casi di Competenza derogabile, della relativa eccezione nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado si verifica soltanto qualora la parte, prima di proporre l'eccezione di incompetenza, svolga una diversa difesa, ma non anche quando l'atto di parte in cui manca detta eccezione, svolga una funzione meramente preparatoria delle future difese contenendo una impugnazione generica dei fatti assunti dall'attore e la richiesta di un termine per controdedurre. Siffatta generica impugnazione, infatti, costituendo espressione di stile non ha la portata di un'accettazione, tacita o presunta, della Competenza del giudice adito. (Conf 1028/65; (Conf 1772/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)