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REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Testo in vigore al

Capo 2. Malattia e maternita

Art. 16

Attestato dei periodi di assicurazione

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.

2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore, dall'istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo. Se non presenta detto attestato l'istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo.

3.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.

Applicazione dell'articolo 19 del regolamento

Art. 17

Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il lavoratore è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifichi che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore o i suoi familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni tre mesi.

3. Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.

4. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.

5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

6. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.

7. L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento. L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare eventualmente la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l'opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.

8. Il lavoratore o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di occupazione del lavoratore, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione competente inoltre informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore. L'istituzione del luogo di residenza puo chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore.

9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.

Art. 18

Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il lavoratore è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio della incapacità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante.

2.

Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati d'incapacità al lavoro, il lavoratore si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.

Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'incapacità, è trasmesso, senza indugio, alla istituzione competente.

3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale il lavoratore si è rivolto ad essa, al controllo medico del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.

4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena costati che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio il lavoratore nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'incapacità del lavoratore. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica al lavoratore ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.

5. L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da parte di un medico di sua scelta.

6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché il lavoratore non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica tale decisione al lavoratore e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

7. Quando il lavoratore riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se cio è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.

8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza ed il lavoratore. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa il lavoratore in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.

9.

Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.

Applicazione dell'articolo 20 del regolamento

Art. 19

Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari

Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro.

Applicazione dell'articolo 22 del regolamento

Art. 20

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente _ Caso particolare dei lavoratori distaccati e dei lavoratori dei trasporti internazionali, nonché dei loro familiari

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per sé stesso o per i familiari che l'accompagnano nel luogo di distacco, il lavoratore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) i), o paragrafo 2, lettera a) del regolamento, è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora il certificato previsto all'articolo 11 del regolamento di applicazione. Quando il lavoratore ha presentato questo certificato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura.

2. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per se stesso o per i familiari che l'accompagnano, il lavoratore dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale il lavoratore è alle dipendenze di detto datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente; tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l'istituzione competente, il lavoratore è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all'atto della presentazione della domanda all'istituzione del luogo di dimora. Quando il lavoratore ha presentato tale attestato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se il lavoratore non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.

3. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.

4. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le prestazioni.

5. Invece del certificato o dell'attestato previsti rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i lavoratori di cui a tali paragrafi possono presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. In tal caso, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non sono applicabili.

6. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

7. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui ai paragrafi 1 o 2 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento.

Art. 21

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente _ Lavoratori diversi da quelli di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento, salvo i casi di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura. Questo attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente a richiesta del lavoratore, possibilemente prima che questi lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se il lavoratore non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

Art. 22

Prestazioni in natura ai lavoratori in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), i) del regolamento, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attestato puo essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta del lavoratore, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore.

2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento.

Art. 23

Prestazioni in natura ai familiari

Le disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 22 del regolamento di applicazione, secondo i casi, sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento.

Art. 24

Prestazioni in denaro ai lavoratori in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), ii) del regolamento, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di incapacità al lavoro, il lavoratore che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso di interruzione del lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

Applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento

Art. 25

Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2.

Tale attestato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari.

Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio. Puo essere rinnovato e, in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo.

Il lavoratore è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.

3.

In luogo dell'attestato di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente puo chiedere al lavoratore documenti recenti di stato civile, relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento

Art. 26

Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un'occupazione

1. Per beneficiare, per se stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in natura e in denaro ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui si è recato, un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente dell'assicurazione malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto a dette prestazioni, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta, in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione.

2.

L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato certifica, su una copia dell'attestato di cui all'articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all'istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo, l'esistenza delle condizioni enunciate all'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e precisa la data dalla quale tali condizioni si verificano, nonché la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione per conto dell'istituzione competente.

Tale attestato è valido per il periodo previsto dall'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa, entro tre giorni, detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte.

3.

Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento

Art. 27

Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ai fini della concessione delle prestazioni in natura ai familiari di disoccupati quando tali familiari hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Al momento dell'iscrizione dei familiari di disoccupati che beneficiano di prestazioni ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, deve essere presentato l'attestato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento di applicazione. Tale attestato è valido per la durata della concessione delle prestazioni previste dall'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento.

Applicazione dell'articolo 26 del regolamento

Art. 28

Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di questo altro Stato membro che è competente per le prestazioni in natura.

2.

L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità alle disposizioni del paragrafo 1.

Applicazione dell'articolo 28 del regolamento

Art. 29

Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione hanno diritto a prestazioni

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o rendita. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 372R0574.1

2. Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso dall'istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni. Se il titolare non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, all'istituzione a cio abilitata. In attesa di ricevere tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza puo procedere ad un'iscrizione provvisoria del titolare e dei suoi familiari sulla base dei documenti giustificativi da essa riconosciuti. Detta iscrizione è opponibile all'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura soltanto quando quest'ultima istituzione ha rilasciato l'attestato previsto al paragrafo 1.

3. L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.

4. Ad ogni domanda di prestazioni in natura, si deve fornire all'istituzione del luogo di residenza la prova, mediante ricevuta o talloncino del mandato corrispondente all'ultimo pagamento effettuato, che il titolare continua ad avere diritto a una pensione o rendita.

5. Il titolare o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della loro residenza. Le istituzioni debitrici della pensione o della rendita informano altresì di tali cambiamenti l'istituzione del luogo di residenza del titolare.

6.

La commissione amministrativa fissa, se necessario, le modalità che permettono di determinare l'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.

Applicazione dell'articolo 29 del regolamento

Art. 30

Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiedono ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento, i familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza presentando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata da detta istituzione per la concessione di tali prestazioni ai familiari di un titolare di pensione o rendita, nonché un attestato che certifichi che il titolare ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza del titolare, rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per i dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.

2. A ogni domanda di prestazioni in natura, i familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza l'attestato di cui al paragrafo 1, se la legislazione da essa applicata prevede che tale domanda deve essere accompagnata dal documento attestante il diritto alla pensione o alla rendita.

3. L'istituzione del luogo di residenza del titolare informa l'istituzione del luogo di residenza dei familiari della sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento di residenza del titolare. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari puo in ogni momento chiedere all'istituzione del luogo di residenza del titolare di fornirle tutte le informazioni concernenti il diritto alle prestazioni in natura.

4.

I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni trasferimento di residenza.

Applicazione dell'articolo 31 del regolamento

Art. 31

Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o rendite ed ai loro familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni. Questo attestato, che è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza del titolare, se possibile prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica, in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione di detto Stato membro. Se il titolare non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. In questo caso l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita è considerata istituzione competente.

3.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1 e 2 sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento.

Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento

Art. 32

Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Nei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento e quando, nel paese di dimora o residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione malattia o maternità dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria e i loro familiari possono rivolgersi all'istituzione più vicina, nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di un'istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere le prestazioni.

2.

Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori e i loro familiari hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e l'indirizzo di questa istituzione.

Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento

Art. 33

Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni puo chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di malattia o maternità.

Art. 34

Rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro

1. Se le formalità previste all'articolo 20, paragrafi 1, 2 e 5 ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore, dall'istituzione competente alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora.

2. L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe.

Capo 3. Invalidita, vecchiaia e morte (pensioni)

Art. 35

Domande di prestazioni d'invalidità nel caso in cui il lavoratore sia stato assicurato esclusivamente ai sensi delle legislazioni di cui all'allegato III del regolamento, nonché nel caso di cui all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento

1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli 37, 38 e 39, del regolamento, ivi compresi i casi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento, il lavoratore è tenuto a presentare domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento in cui si sono verificati l'incapacità al lavoro seguita da invalidità o l'aggravamento dell'invalidità, oppure all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette quindi la domanda alla prima istituzione indicandone la data di presentazione; questa data è considerata come data di presentazione della domanda alla prima istituzione. Tuttavia, se sono state concesse prestazioni in denaro a titolo dell'assicurazione malattia, la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni in denaro deve essere considerata, se del caso, come data di presentazione della domanda di pensione.

2. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'istituzione alla quale il lavoratore è stato iscritto da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione da essa applicata. A decorrere da questa data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza del complemento di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.

3. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d) del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili. In tale caso l'istituzione alla quale il lavoratore è stato iscritto da ultimo si rivolge all'istituzione olandese per conoscere l'importo dovuto da questa istituzione.

Art. 36

Domande di prestazioni di vecchiaia, ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento di applicazione

1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all'articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità determinate dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore non ha compiuto periodi di assicurazione sotto questa legislazione, l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione.

2. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore non ha compiuto periodi di assicurazione, puo rivolgere la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo.

3.

Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo.

Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all'istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest'ultima la trasmette all'istituzione competente.

4. Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri.