Sez. 2, Sentenza n. 2425 del 25/09/1964 (Rv. 303645 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA PER FUNZIONE DEL PRETORE - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA PER FUNZIONE DEL PRETORE - CONDIZIONI - LIMITI.*
In base agli artt 4 e 5 della legge 15 agosto 1949 n 533, il cui art 1 fissa il limite minimo biennale di durata dei contratti di lavoro dei salariati in agricoltura, sono attribuite alla speciale Competenza funzionale del pretore le controversie relative all'anticipata risoluzione del contratto a norma dell'art 2119 cod civ, oltre le altre controversie nascenti dall'applicazione della suddetta legge. La predetta Competenza non si estende alle controversie concernenti il pagamento di retribuzioni arretrate e di indennita, relative ad un rapporto di lavoro gia risolto, ne a quelle che, pur avendo ad oggetto l'anticipata risoluzione del rapporto non pongono in discussione la durata minima biennale o la proroga di legge. (nella specie, e stato ritenuto che, poiche l'anticipata risoluzione del rapporto era stata dedotta solo incidentalmente ai fini dell'accertamento del danno lamentato dall'attore, la controversia non rientrava nella speciale Competenza per materia del pretore). (V 2793/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)