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Sez. 6, Sentenza n. 13070 del 14/05/1980 Ud. (dep. 10/12/1980) Rv. 147030 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA-REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ART 458 COD PROC PEN - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE COL RITO SPECIALE - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147030-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA-REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ART 458 COD PROC PEN - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE COL RITO SPECIALE - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In caso di falsa testimonianza, perizia o interpretazione, commesso nell'udienza del giudice collegiale, il mancato Esercizio dell'Azione penale con il rito dei giudizi immediati consolida la Competenza esclusiva del pretore all'Esercizio dell'Azione ordinaria. Pertanto, e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 458 cod proc civ, proposta in relazione allo art 31 dello steso codice e dell'art 25 cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)