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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 120 del 1995

Decisione
decisa il 1995-04-03, depositata il 1995-04-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:120
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17746

  • Concorso di reati
  • Beneficio della continuazione
  • Non consentita applicabilità, in caso di contravvenzioni colpose, anche quando, per queste, il trattamento sanzionatorio risulti più grave di quello applicabile in caso di contravvenzioni dolose
  • Asserita violazione del principio di eguaglianza
  • Questione proposta in via meramente eventuale
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Nel contestare la legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi, il giudice rimettente dà atto, nello stesso provvedimento di rimessione, di non avere ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame. La sollevata questione, pertanto, presentandosi, allo stato, meramente eventuale, è priva dell'indispensabile requisito della rilevanza. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.). - Sulla manifesta inammissibilità di questioni non rilevanti nel giudizio 'a quo', v. O. nn. 76/1990, 370/1990, 412/1990, 498/1990 e 566/1990. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1994 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 81, secondo comma, del codice penale "nei limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi"; che, ad avviso del remittente, detta preclusione costituisce una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in caso di contravvenzioni colpose, il trattamento sanzionatorio risulta più grave di quello applicabile in caso di analoghe contravvenzioni dolose; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione;
punto 2
Considerato che nel medesimo provvedimento di rimessione il giudicante dà atto di non aver ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame; che pertanto la questione, presentandosi, allo stato, meramente eventuale e priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, va ritenuta manifestamente inammissibile (v. ordd. nn. 76, 370, 412, 498 e 566 del 1990);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze