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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 280 del 1989

Decisione
decisa il 1989-05-16, depositata il 1989-05-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:280
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15359

  • Riscossione delle imposte
  • Personale in servizio presso le esattorie siciliane conferite alla sogesi
  • Conferma in servizio
  • Trattamento economico
  • Condizioni limitative
  • Denunciata deviazione dai principi della normativa statale
  • Ingiustificata disparità rispetto agli impiegati delle altre esattorie nazionali
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 811/1988.

Norme impugnate

  • art. 6, comma 3, legge regionale Sicilia 21 agosto 1984, n. 55
  • art. 6, comma 1, legge regionale Sicilia 21 agosto 1984, n. 55

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, commi primo e terzo, della legge della Regione Sicilia 21 agosto 1984, n.55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1988 dal Pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Barraco Michele e la SO.GE.SI., iscritta al n.8 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.4 prima serie speciale dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
punto 1
Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Michele Barraco contro la s.p.a. SO.GE.SI, il Pretore di Trapani ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana nonché agli artt. 3 e 117 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e terzo, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984 n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia) che, nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane alla SO.GE.SI., ha subordinato la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risulti iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali ed ha determinato il trattamento economico spettante al suddetto personale "in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro alla data del 31 dicembre 1983"; che, secondo il giudice rimettente, le norme censurate modificherebbero in senso deteriore per i dipendenti la disciplina contenuta nell'art.140 del testo unico 15 maggio 1963 n. 858, dove si garantisce il mantenimento in servizio "senza soluzione di continuità" - e quindi la prosecuzione del rapporto alle condizioni esistenti - a tutto il personale che, alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria, risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali; che, pertanto, le disposizioni regionali impugnate non si uniformerebbero ai principi della normativa statale in violazione dell'art. 17 lett. f) dello Statuto siciliano e dell'art. 117 Cost.; che, infine - sempre ad avviso del giudice rimettente - le norme censurate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 3 Cost., riservando agli impiegati delle esattorie siciliane un trattamento meno favorevole di quello riconosciuto agli impiegati delle altre esattorie nazionali; che, nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita né ha spiegato intervento la Regione siciliana;
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 811 del 1988 e che non vengono addotti profili o argomentazioni sostanzialmente diversi da quelli allora esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e terzo, della legge della Regione siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata in riferimento all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana ed agli artt. 117 e 3 della Costituzione dal Pretore di Trapani con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze