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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 397 del 1993

Decisione
decisa il 1993-11-03, depositata il 1993-11-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:397
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19884

  • Processo penale
  • Procedimento pretorile
  • Richiesta di archiviazione non accolta dal GIP
  • Indicazione al P.M. per ulteriori indagini
  • Procedimento
  • Contestata necessità di seguire, in giudizio di rinvio, per conformarsi al principio di diritto affermato nel caso dalla cassazione, la procedura in camera di consiglio anziché quella "de plano"
  • Lamentata disparità di trattamento e violazione del principio di massima semplificazione sancito dalla legge delega
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 130/1993.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Giacchetti Giacomo ed altri, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione vincolante nel giudizio a quo, trattandosi di giudizio di rinvio dopo l'annullamento della Suprema Corte - non consente, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, di fronte alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, di indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale si è riportata integralmente ad altro atto di intervento spiegato su questione analoga, circa la quale aveva formulato eccezione di inammissibilità;
punto 2
Considerato che questa Corte, nel disattendere l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha dichiarato non fondata una questione del tutto analoga a quella ora proposta, osservando che "nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura de plano) può ritenersi una scelta costituzionalmente obbligata" e che, d'altro canto, le Sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale emerso sul punto, hanno affermato che la procedura da seguire non sia quella in contraddittorio ma quella de plano, "con ciò accedendo alla soluzione interpretativa voluta, sub specie di questione di legittimità costituzionale, dall'ordinanza di rimessione" (v. sentenza n. 130 del 1993); e che, pertanto, non prospettando il giudice a quo temi nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze