Sez. 6, Sentenza n. 21323 del 22/05/2014 Cc. (dep. 26/05/2014) Rv. 259243 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Motivo di rifiuto basato sulla "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma primo, lett. o) legge n. 69 del 2005 - Significato - Definizione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" ex art. 18, comma primo, lett. o), legge 22 aprile 2005, n. 69 va correttamente interpretato alla luce del nuovo quadro di principi e regole del diritto euro - unitario, di talché va riconosciuta la prevalenza della giurisdizione straniera esecutiva (relativa, quindi, a sentenze di condanna definitive) rispetto alle esigenze processuali proprie della giurisdizione interna, non solo, nell'ipotesi di pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del m.a.e. ma, anche, nel caso in cui il procedimento penale dovrebbe instaurarsi ex novo in relazione agli stessi fatti e nei confronti della stessa persona. (Nella fattispecie il ricorrente era stato condannato in Polonia con sentenze irrevocabili per i reati di associazione a delinquere e furti aggravati, commessi in parte in Italia e per i quali non era stata avviata ancora alcuna indagine in territorio nazionale).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. O CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)