Sez. U, Sentenza n. 3302 del 12/06/1979 (Rv. 399695 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA PER NEGARE L'ATTRAVERSAMENTO DEL PROPRIO FONDO DA PARTE DI UNA STRADA PUBBLICA O L'ASSOGGETTAMENTO DEL FONDO STESSO AD UNA SERVITU DI PUBBLICO PASSAGGIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA PER NEGARE L'ATTRAVERSAMENTO DEL PROPRIO FONDO DA PARTE DI UNA STRADA PUBBLICA O L'ASSOGGETTAMENTO DEL FONDO STESSO AD UNA SERVITU DI PUBBLICO PASSAGGIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa per negare che il proprio fondo sia attraversato da una strada pubblica o sia gravato da una servitu di pubblico transito, poiche in tal caso l'attore contesta in radice il potere della amministrazione comunale di "classificazione" delle strade di uso pubblico, per Mancanza del suo stesso presupposto, e non si limita a dolersi dei criteri seguiti dall'amministrazione per la classificazione delle strade comunali e provinciali (art 27, n 11, RD 26 giugno 1924, n 1054).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 com. 11 CORTE COST., Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 8, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)