Sez. 4, Sentenza n. 17797 del 23/04/2025 Cc. (dep. 12/05/2025) Rv. 288076-01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE | Processo minorile - Giudizio immediato - Condizioni - Valutazione in ordine al grave pregiudizio per le esigenze educative del minore ex art. 25, comma 2-ter, d-P-R. n. 448 del 1988 - Pubblico ministero - Competenza - Necessità di attivare l'istruttoria ex art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988 - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE
In tema di processo minorile, la valutazione circa la sussistenza di un grave pregiudizio per le esigenze educative del minore, ostativa alla richiesta di giudizio immediato ex art. 25, comma 2-ter, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è rimessa al pubblico ministero, alla stregua di un giudizio prognostico allo stato degli atti, non essendo quest'ultimo tenuto ad attivare, a tale fine, lo strumento istruttorio previsto all'art. 9 d.P.R. citato.
DPR 22/09/1988 num. 448 art. 25 com. 2 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)