Sez. 1, Sentenza n. 785 del 20/01/2012 (Rv. 621360 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione - Miglioramenti della situazione economica del coniuge onerato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rappresentare il prevedibile sviluppo della carriera notarile l'incremento di reddito collegato all'esperienza acquisita, all'aumento dei clienti, allo spostamento da una piccola località ad una città più grande).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)