Sez. 2, Ordinanza n. 24677 del 13/09/2024 (Rv. 672290-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinuncia alla prescrizione - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Onere di riproposizione in appello - Esclusione - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.
Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)