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Sez. 1, Sentenza n. 1639 del 17/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201165 - 01

Reato - Delitto tentato (tentativo) - In genere | Dolo - Può essere solo quello diretto.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201165-01

Reato - Delitto tentato (tentativo) - In genere

Nel delitto tentato il dolo deve essere diretto, in quanto soltanto da tale specie di elemento psicologico, non realizzandosi alcun evento, è possibile dedurre l'inequivoca direzione degli atti concretizzati dall'agente verso l'evento non realizzatosi per cause indipendenti dal suo comportamento, così come espressamente voluto dal legislatore con l'espressione "diretti in modo non equivoco a commettere un delitto" usata nel primo comma dell'art. 56 cod. pen. per qualificare gli atti, già di per sè idonei, posti in essere dall'agente del delitto tentato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)