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Sez. 5 - , Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021 (Rv. 663199 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento sintetico - Questionario informativo - Vizio di notifica - Conseguenze - Invalidità di tale accertamento - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663199-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante cd. redditometro, l'invio al contribuente del questionario informativo, di cui all'art. 32 del citato d.P.R., è una mera facoltà dell'amministrazione finanziaria; pertanto, se la mancata risposta al detto questionario può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria, rimanendo leso il principio di leale collaborazione tra il contribuente ed il fisco, dal mancato perfezionamento dell'invio del questionario non discende alcuna invalidità dell'accertamento tributario.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)