Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8271 del 24/03/2021 (Rv. 661050 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva - Notificazione di tale sentenza - Applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che, se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l'onere per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)