Sez. 1, Sentenza n. 3058 del 09/05/1981 (Rv. 413621 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - APPARTAMENTO INSERITO IN UN COMPLESSO RESIDENZIALE O TURISTICO - CASA DI ABITAZIONE - CASA ALBERGO - DISTINZIONE - CRITERI - SERVIZIO DEL VITTO O CUCINA - REQUISITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - APPARTAMENTO INSERITO IN UN COMPLESSO RESIDENZIALE O TURISTICO - CASA DI ABITAZIONE - CASA ALBERGO - DISTINZIONE - CRITERI - SERVIZIO DEL VITTO O CUCINA - REQUISITI.*
Un appartamento inserito in un complesso residenziale o turistico, ancorche di modeste dimensioni, ovvero destinato ad essere utilizzato solo saltuariamente per esigenze di villeggiatura, costituisce casa di abitazione e non casa-albergo, al fine della applicabilita dei benefici in tema d'imposta di registro ed imposta ipotecaria previsti dalla legge 2 luglio 1949 n 408, qualora presenti attitudine strutturale e funzionale ad accogliere nuclei familiari, si da consentire loro il normale svolgimento della vita comune in condizioni di autosufficienza, e senza dipendenza da servizi centralizzati del predetto complesso, la cui presenza valga soltanto come ulteriore contributo per un piu confortevole soggiorno. Ne consegue, con specifico riferimento al servizio del vitto o cucina, che la suddetta autosufficienza, al fine indicato, pur se non richiede la presenza di un apposito vano o locale, postula la sussistenza di elementi strutturali, i quali, alla stregua della loro originaria progettazione e predisposizione, chiaramente individuino e differenzino una zona dell'ambiente come destinata al servizio medesimo, consentendone lo svolgimento in modo stabile ed adeguato, non meramente precario o surrogatorio. (V 1036/75, mass nn 374443, 374444, 374445).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)