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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 24 del 1990

Decisione
decisa il 1990-01-18, depositata il 1990-01-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:24
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14895

  • Previdenza e assistenza
  • Apprendisti artigiani
  • Contributi assicurativi
  • Ricorsi delle regioni umbria, toscana, veneto, lombardia e piemonte
  • Asserite violazioni di prerogative in materia
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge denunziato. - O. 10/90.

Norme impugnate

  • d.l. 5 agosto 1989, n. 279

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, notificati il 1°, il 4 e il 6 settembre 1989, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15 successivi ed iscritti ai nn. 73, 74, 75, 76 e 77 del registro ricorsi 1989; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Uditi nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 1989 i Giudici relatori Antonio Baldassarre e Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che le Regioni Umbria e Toscana, con ricorsi identici notificati il 1° settembre 1989 (reg. ric. nn. 73 e 74 del 1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre 1989 (reg. ric. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; che, infine, anche le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi identici notificati il 6 settembre 1989 (reg. ric. nn. 76 e 77 del 1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione; che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;
punto 2
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235, serie generale, del 7 ottobre 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 10 del 1990), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; e dalle Regioni Lombardia e Piemonte in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA I relatori: BALDASSARRE - FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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