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Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 02/07/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211170 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI | Connessione cd. occasionale - Condizioni per la sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211170-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI

Perché ricorra un rapporto di connessione cosiddetta occasionale, come previsto dall'art. 12, lett. c)- cod. proc. pen., devono sussistere due condizioni: la prima è che dei reati per cui si procede, gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri (giacché in tal caso vi è unità del processo volitivo, non potendosi volere il reato-fine, se non volendo anche il reato-mezzo); la seconda è che il reato-fine sia stato commesso dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)