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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 dicembre 1987, causa 239/86

Decisione
decisa il 1987-12-15
ECLI
ECLI:EU:C:1987:554

Epigrafe

Sentenza della Corte 15 dicembre 1987 Nella causa 239/86, Irlanda, rappresentata dal sig. Louis J. Dockeiy, avvocato dello Stato principale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sua ambasciata, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Grant Lawrence, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale, per quanto riguarda i prodotti della pesca, della decisione 86/445 della Commissione, del 1o luglio 1986, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Irlanda per le spese dell'esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 256, pag. 34), LA CORTE, composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, presidente f. f., J. C. Moitinho de Almeida, presidente di szione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: B. Pastor, amministratore vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione del 5 maggio 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 16 settembre 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 9 settembre 1986, l'Irlanda ha presentato, in forza dell'art. 173, 1o comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 86/445 della Commissione, del 1o luglio 1986, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Irlanda per le spese dell'esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (nel prosieguo « FEAOG »), sezione « garanzia » (GU L 256, pag. 34), in quanto tale decisione non ha ammesso al finanziamento comunitario interventi e restituzioni all'esportazione nel settore della pesca per un importo di 143041,05 IRL.
punto 2
II governo irlandese fa valere a sostegno del ricorso, in via principale, l'incompetenza della Commissione; la Commissione non avrebbe potuto validamente emanare, nel 1982, provvedimenti di conservazione delle risorse marine e, nonostante il regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 172, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (GU L 24, pag. 30), non sarebbe esistito, per tutto il 1982, uno strumento giuridico vincolante che avesse stabilito quote di pesca. In via subordinata, il governo irlandese adduce la violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
punto 3
La Commissione ribatte che per il 1982 erano state validamente stabilite quote di pesca e respinge l'addebito di violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
punto 4
Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati nel prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 5
Per valutare il motivo principale, occorre esaminare se nel 1982 esistevano norme comunitarie in materia di conservazione delle risorse del mare che limitassero le catture e che si imponessero all'Irlanda.
punto 6
La situazione del 1982 era caratterizzata dal fatto che il Consiglio, esclusivamente competente dal 1o gennaio 1979, in forza dell'art. 102 dell'atto d'adesione del 1972, per l'adozione, nell'ambito della politica comune della pesca, su proposta della Commissione, dei provvedimenti destinati alla conservazione delle risorse, non emanava tali provvedimenti durante il 1982. Solo con il regolamento n. 172/83 il Consiglio ha fissato retroattivamente per il 1982 le TAC e le quote nazionali.
punto 7
A decorrere dal 1o gennaio 1982 fino al 30 giugno 1982, le attività di pesca svolte nelle acque comunitarie erano regolate dalle decisioni provvisorie del Consiglio, ossia le decisioni 81/1052 del 29 dicembre 1981 (GU L 379, pag. 52), 82/207 del 31 marzo 1982 (GU L 99, pag. 34), 82/271 del 29 aprile 1982 (GU L 120, pag. 29) e 82/346 del 31 maggio 1982 (GU L 152, pag. 12), che imponevano agli Stati membri di tener conto, nelle loro attività di pesca, delle TAC proposte dalla Commissione il 24 luglio 1981.
punto 8
Il 18 e 21 giugno 1982, la Commissione presentava al Consiglio proposte di TAC e di quote per il 1982 (GU C 228, pag. 14, e GU C 233, pag. 4), sulle quali il Consiglio non riusciva a raggiungere un accordo. Il 29 giugno 1982, il Consiglio adottava tuttavia la decisione 82/440 del 29 giugno 1982 (GU L 190, pag. 9) nella quale decideva che a decorrere dal 1o fino al 23 luglio 1982 gli Stati membri dovessero tener conto delle TAC proposte dalla Commissione il 24 luglio 1981.
punto 9
Alla sessione del Consiglio del 21 luglio 1982, la Commissione presentava una dichiarazione al Consiglio (GU C 199, pag. 21) nella quale constatava che il Consiglio non era riuscito a pervenire ad un accordo sulla fissazione delle TAC e delle quote. Nell'intento di mettere in grado la Comunità di esercitare, a decorrere dalla dichiarazione del 21 luglio e fino al 30 settembre 1982, le proprie responsabilità in materia di conservazione, la Commissione ricordava che gli Stati membri hanno non soltanto il diritto di adottare le misure necessarie, sempreché approvate dalla Commissione medesima, ma anche il dovere di prendere tali misure nell'interesse generale, dovere che la Commissione può invitarli ad assolvere. La Commissione dichiarava anche che per consentire all'intera flotta peschereccia degli Stati membri di svolgere un'attività per quanto possibile stabile ed ordinata, essa, nell'esercizio delle proprie funzioni e soprattutto al momento di approvare le misure nazionali di conservazione, si sarebbe ispirata alle proposte da essa stessa presentate al Consiglio.
punto 10
Successivamente, il Consiglio adottava altri provvedimenti provvisori per il 1982, ossia le decisioni 82/498 del 21 luglio 1982 (GU L 216, pag. 40), 82/650 del 20 settembre 1982 (GU L 274, pag. 33), 82/739 del 26 ottobre 1982 (GU L 312, pag. 17) e 82/802 del 29 novembre 1982 (GU L 339, pag. 57). In queste decisioni, il Consiglio, tenendo conto della competenza esclusiva della Comunità e degli obblighi che incombono agli Stati membri, quali definiti dalla Corte di giustizia, decideva che, a decorrere dal 24 luglio 1982 fino al 31 dicembre 1982, « gli Stati membri eserciteranno le loro attività di pesca in funzione dei cicli stagionali abituali, tenendo conto delle TAC proposte dalla Commissione in data 21 giugno 1982, quali sono state modificate » successivamente.
punto 11
Alla sessione del Consiglio 21 dicembre 1982, la Commissione faceva una nuova dichiarazione nella quale in particolare richiedeva agli Stati membri di trasmetterle nel più breve tempo i provvedimenti nazionali di conservazione che essi intendevano adottare. La Commissione si dichiarava anche risoluta a fare quanto in suo potere per garantire l'osservanza degli obblighi degli Stati membri.
punto 12
Il 25 gennaio 1983, il Consiglio adottava, a completamento del regolamento 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20, pag. 19), il regolamento n. 170/83, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). In base all'art. 11 di tale regolamento il Consiglio adottava il giorno stesso il citato regolamento n. 172/83.
punto 13
Al fine di analizzare la situazione nel 1982, va ricordato che la Corte, nella sentenza 5 maggio 1981 (causa 804/79, Commissione/Regno Unito, Race. 1981, pag. 1045), ha ritenuto che, in una situazione caratterizzata dall'inazione del Consiglio, a norma dell'art. 5 del trattato, gli Stati membri hanno l'obbligo di facilitare alla Comunità l'assolvimento dei suoi compiti e di astenersi da qualsiasi provvedimento che possa mettere a repentaglio la realizzazione delle finalità del trattato; che questa disposizione impone agli Stati membri doveri particolari di azione e di astensione in una situazione in cui la Commissione, per far fronte ad esigenze urgenti di conservazione, ha presentato al Consiglio proposte che, pur se non adottate da quest'ultimo, rappresentano il punto di partenza di un'azione comunitaria concertata. La Corte ha inoltre ricordato che, trattandosi di un settore riservato alla competenza della Comunità, e nel cui ambito gli Stati membri possono ormai agire solo come gestori dell'interesse comune, uno Stato membro non può, qualora il Consiglio non intraprenda un'azione adeguata, porre in vigore provvedimenti provvisori di conservazione eventualmente imposti dalla situazione se non collaborando con la Commissione; che gli Stati membri avevano il dovere di non adottare provvedimenti nazionali di conservazione in spregio di obiezioni, riserve o condizioni che la Commissione poteva esprimere.
punto 14
La Corte ha anche ammesso che, in una situazione in cui il Consiglio abbia omesso di emanare i provvedimenti di conservazione necessari a preservare le risorse alieutiche, tali provvedimenti, rispondenti a necessità urgenti, al fine di mantenere la Comunità in grado di far fronte alle proprie responsabilità, possono risultare da un procedimento di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
punto 15
Risulta che un siffatto procedimento non è stato intrapreso nel 1982 tra l'Irlanda e la Commissione, non avendo l'Irlanda risposto all'invito della Commissione di adottare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto delle sue proposte. In tale situazione, senza che sia necessario pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche di tale difetto di cooperazione da parte di uno Stato membro, va constatato che alle proposte unilateralmente emanate dalla Commissione, relative alle quote di pesca da attribuire all'Irlanda, non può riconoscersi, come ha ritenuto la Corte nella sentenza in data odierna (Irlanda/Commissione, causa 325/85, Race. 1987, pag. 5041), il carattere di norme comunitarie ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70, la cui inosservanza poteva fondare il rifiuto della Commissione di porre a carico del FEAOG le restituzioni di cui trattasi.
punto 16
Va ancora esaminato se la decisione della Commissione impugnata può trovar fondamento nel regolamento n. 172/83, entrato in vigore il 27 gennaio 1983, che fissa retroattivamente le quote di pesca per il 1982.
punto 17
A tal proposito, bisogna sottolineare, come ha fatto la Corte in diverse occasioni, che la normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Questa necessità di certezza del diritto s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone.
punto 18
Nella fattispecie, al momento di accordare le restituzioni di cui trattasi, l'Irlanda non era in grado né di conoscere né di prevedere con certezza la normativa emanata soltanto dopo la fine dell'esercizio annuale. In tale situazione, la Commissione non può fondarsi sull'inosservanza delle quote fissate retroattivamente nel 1983 dal regolamento n. 172/83 per rifiutare l'assunzione da parte del FEAOG delle restituzioni oggetto del ricorso.
punto 19
Va conseguentemente annullata la decisione 86/445 della Commissione del 1o luglio 1986, per quanto chiesto nella domanda, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi del ricorso.

Sentenza › Sulle spese

punto 20
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. In quanto la Commissione è rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La decisione 86/445/CEE della Commissione, del 1e luglio 1986, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Irlanda per le spese dell'esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « garanzia », è annullata, in quanto tale decisione non ha incluso nel finanziamento comunitario interventi e restituzioni all'esportazione nel settore della pesca per un importo di 143041,05 IRL. 2) La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Bosco Moitinho de Almeida Koopmans Everling Bahlmann Galmot Kakouris Joliét Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1987. Il cancelliere P.Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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