Sez. L, Sentenza n. 3635 del 13/03/2001 (Rv. 544717 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno - Proroga generalizzata ex art. 1, primo comma, D.L. n. 71 del 1993 sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993 - Operatività con riferimento allo sgravio totale decennale di cui all'art. 59, nono comma, d.P.R. n. 218 del 1978 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il secondo comma dell'art. 1 del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, introducendo uno sgravio totale annuale per le aziende del Mezzogiorno operanti nei settori indicati dal CIPE per i nuovi assunti dal primo dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ha sostituito il precedente sgravio totale decennale previsto dall'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, il quale continua ad applicarsi, per i lavoratori assunti entro il 30 novembre 1991 per i quali ne ricorressero i presupposti, fino al compimento di un decennio dalla loro assunzione. Di conseguenza, la proroga generalizzata al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993, non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al nono comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)