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Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 01/07/1967 (Rv. 328419 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328419-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - NOZIONE.*

Non puo essere ricondotta alla nozione del difetto di attivita l'ipotesi in cui la sentenza abbia adeguatamente discusso il punto in contestazione traendone conseguenze giuridiche difformi da quelle pretese dalla parte ne lo stesso vizio si sostanzia nel contrasto fra le conclusioni cui il giudice e pervenuto e le risultanze istruttorie, bensi nell'incompatibilita che divide l'una dall'altra le argomentazioni addotte in sentenza, tanto che esse si elidono a vicenda e non e dato cogliere l'iter logico attraverso cui il giudice e pervenuto alla decisione. (Cfr.1882-65 616-65). Conforme alla sentenza n. 2346-66, massima n. 324563 e altre.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)