Sez. L, Sentenza n. 7630 del 06/06/2000 (Rv. 537323 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Soppressione dell'ufficio pretorile - Giudizi pendenti - Attribuzione di competenza in via transitoria al pretore - Portata - Conseguenze - Pendenza della causa in sede di regolamento di competenza - Rimessione della stessa al giudice competente in base alle disposizioni sopravvenute - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 188, ha soppresso, con effetto dal 2 giugno 1999, l'ufficio del pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del pretore al tribunale (artt. 49 e 50), cui è attribuita anche la trattazione e la definizione di quelle in corso (art. 132), salvo che siano già state precisate le conclusioni, o che comunque le cause stesse siano già state ritenute in decisione, ipotesi nella quale, a norma dell'art. 133 del citato decreto, le controversie sono definite, dal pretore, mantenuto, a tale scopo, transitoriamente in funzione, sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, a meno che la causa non venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso riprende vigore il principio generale della sua definizione ad opera del tribunale. A tale ipotesi deve ritenersi pienamente equipollente quella di rinvio da parte della Corte di Cassazione, la quale, pertanto, in ogni caso in cui si imponga la prosecuzione della causa davanti al Pretore, figura nelle more soppressa, non può che effettuare il rinvio - o la designazione del giudice davanti al quale il processo deve proseguire - al tribunale, nella sopravvenuta inesistenza dell'ufficio pretorile, radicandosi l'impossibilità di richiamo al principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui al novellato testo dell'art. 5 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di regolamento di competenza proposto avverso una decisione pretorile di incompetenza territoriale in ordine al pignoramento di pensione presso la sede dell'I.N.P.S.)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 42, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 49, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 50, Decreto Legisl. 19/02/1988 num. 51 art. 132, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Legge 16/06/1998 num. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)