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Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari

Testo vigente

Art. 25 Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048

1. Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento, ne' agli effetti delle assicurazioni sociali.

Capo II. Dei contributi

Art. 27 (Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi)

1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

  1. a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

  2. b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso;

  3. c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

  4. d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

  5. e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247

  6. f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

  7. g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  8. g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio
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    .

5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa.

6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.

8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determi- nate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Art. 29 Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692

1. Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse e' determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 30 Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692

1. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.

Art. 31 Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.

Art. 32 Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato.22

Capo III. Delle misure degli assegni e dei contributi

Art. 33 Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 3 e 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 - Art. 1 L. 27 marzo 1952, n. 348

1. La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro e' fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:

  1. 1) Tabella A, per le aziende esercenti attivita' di natura
    industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attivita' di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attivita' artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;

  2. 2) Tabella B, per le aziende esercenti attivita' di credito; per le aziende esercenti attivita' di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;

  3. 3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

2. Alle societa' e agli enti cooperativi e consorziali in genere si
applicano le tabelle suddette secondo l'attivita' da essi esercitata.

3. Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle
norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

4. L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie e'
determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati
.

Art. 34 Art. 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara' stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.

2. Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle.

Art. 35 Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479

1. Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate.

2. I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Capo IV. Delle modalita' per l'erogazione degli assegni e la riscossione dei contributi

Art. 36 Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti.

2. I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte dirette.

Art. 37 Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671

1. Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

2. Il Comitato speciale per gli assegni familiari potra', in relazione a contingenze particolari e alle disponibilita' della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.

Art. 38 Artt. 31 e 33 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia.

2. Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'interno e fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di nascita di ciascuna, e' valido fino al massimo di un anno dal suo rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

4. Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e puo' per il periodo della validita' del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte.

5. Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne dara' comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che per la sua qualita' di capo-famiglia, e ogni circostanza che possa influire sul diritto agli assegni.

6. Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni.

Art. 40 Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

Art. 42 Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479

1. Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Art. 43 Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

3. Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 44 Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479

1. Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.22

Art. 45 Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all'art. 42 vengano trasmesse, anziche' nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo piu' lunghi, purche' non superiori ad un mese.

2. In casi eccezionali questo termine puo' essere elevato a tre mesi previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari.