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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 193 del 1971

Decisione
decisa il 1971-11-13, depositata il 1971-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:193
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5808

  • Incitamento a pratiche contro la procreazione
  • Cod. pen., art. 553
  • Pretesa violazione dell'art. 25, secondo comma, della costituzione
  • Disposizione già dichiarata illegittima
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, in quanto detto articolo è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, con sentenza 16 marzo 1971 n. 49, cessando in tal modo di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1970 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Chiari Sergio, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.
punto 1
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 553 del codice penale, denunziato in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione; che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza 10 marzo 1971, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 553 del codice penale; che la norma ivi contenuta ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 10 marzo 1971, n. 49. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze