Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 71 del 1977
Massime (1)
Massima n. 8813
- Assistenza e previdenza
- Pensioni
- Cumulo di pensione statale e di pensione INPS
- D.P.R. 29 dicembre 1973, numero 1092, art. 129, secondo e terzo comma
- Assunta violazione dell'art. 3 della costituzione
- Questione analoga ad altra già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 secondo e terzo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto analoga questione è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 144 del 1976 e nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono nuovi profili rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella citata sentenza.
Norme impugnate
- art. 129, comma 3, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
- art. 129, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Taranto, nel procedimento civile vertente tra Di Todaro Egidio e l'INPS, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che il giudice del lavoro del tribunale di Taranto con ordinanza emessa il 12 dicembre 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 144 del 1976.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1 977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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