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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17858 del 06/07/2018 (Rv. 649867 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Riscossione tramite ruolo - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo - Effetti - Preclusione dell'esame di merito della domanda di pagamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649867-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)