Sez. 1, Sentenza n. 51849 del 29/04/2016 Cc. (dep. 05/12/2016) Rv. 268841 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Istanza di differimento dell'esecuzione della pena - Provvedimento di inammissibilità del magistrato di sorveglianza - Omessa trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza - Abnormità - Ragioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RINVIO DELL'ESECUZIONE
È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell'art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all'istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 222 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)