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Sez. 2, Sentenza n. 8045 del 08/08/1990 (Rv. 468702 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DELLA RESIDENZA DEL RICORRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUCCESSIONE DEGLI EREDI DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468702-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DELLA RESIDENZA DEL RICORRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUCCESSIONE DEGLI EREDI DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*

L'art. 366 n. 1 cod. proc. civ. non richiede ai fini della ammissibilità del ricorso per Cassazione l'indicazione della residenza del ricorrente, neppure quando a proporre il ricorso siano gli eredi di chi era parte nel giudizio di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)