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Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Testo in vigore al

Art. 314

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75337

Art. 315

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75337

Art. 316

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75337

Art. 317

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75337

Art. 318

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75337

Titolo VI. Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici.

Capo I. Disposizioni preliminari.

Capo II. Dei contratti.

Art. 326

1. I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

2. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto e' fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualita' di dette opere o provviste.

3. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto puo' variare, tanto in piu' quanto in meno, secondo la quantita' effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni specie di lavoro.

Art. 329

1. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.