Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia
Testo in vigore al
Art. 314
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75337
Art. 315
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Art. 316
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Art. 317
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Art. 318
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Titolo VI. Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici.
Capo I. Disposizioni preliminari.
Art. 319
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Art. 320
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Art. 321
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Art. 322
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 323
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Art. 324
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Capo II. Dei contratti.
Art. 325
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Art. 326
1. I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.
2. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto e' fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualita' di dette opere o provviste.
3. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto puo' variare, tanto in piu' quanto in meno, secondo la quantita' effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni specie di lavoro.
Art. 327
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Art. 328
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Art. 329
1. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.
Art. 330
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Art. 331
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Art. 332
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Art. 333
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Art. 334
IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO