Sez. 3, Sentenza n. 618 del 08/03/1974 (Rv. 368422 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CORREZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - EXTRAPETIZIONE - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CORREZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - EXTRAPETIZIONE - FATTISPECIE.*
Il giudice di appello puo procedere alla correzione della sentenza di primo grado solo se la correzione stessa sia chiesta in Sede di impugnazione. Conseguentemente, incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di secondo grado che, interferendo nel potere dispositivo delle parti, proceda alla correzione della sentenza gravata indipendentemente da una specifica istanza di una delle parti. (nella specie, la Corte del merito, dopo avere attribuito ad un soggetto diverso da quello condannato in primo grado la responsabilita di un incidente stradale, aveva proceduto d'ufficio alla correzione della somma complessivamente liquidata al danneggiato dai primi giudici, per comprendervi una somma riconosciuta dovuta nella parte motiva della sentenza ma omessa nel calcolo, il cui risultato era stato riportato nel dispositivo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)