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Sez. U, Sentenza n. 5715 del 11/04/2003 (Rv. 562088 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Provvedimento - Motivazione - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Nozione di motivazione mancante o meramente apparente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562088-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In tema di giudizio disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di avere prestato la propria attività defensionale a favore di un coniuge contro l'altro nel procedimento di esecuzione delle condizioni della separazione e nel giudizio di divorzio dopo avere assistito entrambi nel procedimento di separazione consensuale, è affetta da motivazione inesistente - come tale sindacabile da parte delle Sezioni Unite in relazione al vizio di violazione di legge, sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo discendente dall'art. 132, numero 4, cod. proc. civ. - la decisione assolutoria del Consiglio nazionale forense la quale fondi la propria conclusione circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare su taluni elementi, di per sè inconferenti rispetto alla "ratio decidendi" - quali il carattere, occasionale e sostanzialmente non incisivo, dell'attività svolta nel primo procedimento; il mancato utilizzo, nelle controversie successive a quella svoltasi su mandato congiunto, di notizie conosciute nell'ambito del primo giudizio; il tempo trascorso tra l'assunzione dell'incarico congiunto in sede di separazione e l'espletamento dell'attività professionale in favore di un solo coniuge nel giudizio di divorzio -, senza fornire, al contempo, alcun argomento logico diretto a dimostrare l'influenza di tali elementi nella sfera soggettiva dell'incolpato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)