Sez. 4, Sentenza n. 46504 del 22/10/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 227373 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Impedimento dell'imputato - Legittima causa di rinvio dell'udienza - Manifestazione espressa della volontà dell'indagato di essere presente all'udienza - Insufficienza - Richiesta di essere sentito - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento innanzi al Tribunale del riesame, che si svolge nelle forme della camera di consiglio, l'udienza è rinviata quando, sussistendo un legittimo impedimento dell'indagato a comparire, questi abbia manifestato la volontà di voler essere presente all'udienza in camera di consiglio (come previsto dall'art. 599 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento di appello delle decisioni in camera di consiglio), nonché la volontà di essere sentito personalmente (come espressamente richiesto dalla disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen. applicabile nel caso "de quo").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)