Sez. 1, Ordinanza n. 445 del 11/03/1969 Cc. (dep. 10/05/1969) Rv. 111402 - 01
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE -DIFFERENZE RISPETTO ALLA FASE ISTRUTTORIA.*
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE -DIFFERENZE RISPETTO ALLA FASE ISTRUTTORIA.*
Il principio della immutabilita dell'accusa si atteggia diversamente nella fase istruttoria e nella fase del dibattimento. Mentre, infatti, nella seconda fase la correlazione richiesta dalla legge deve riscontrarsi tra la sentenza e la contestazione formale, consacrata in un provvedimento del magistrato (sentenza di rinvio, richiesta e decreto di citazione), nella fase istruttoria assume Rilevanza - come termine della correlazione - la contestazione effettiva. Pertanto, quando l'imputato sia stato interrogato, occorre far riferimento al contenuto dell'interrogatorio e non gia al mandato o all'ordine di cattura o di comparizione per stabilire se sia stata o meno osservata la disposizione di cui all'art.376 cod.proc.pen. l'originaria imputazione puo, quindi, essere modificata con la sentenza di rinvio a giudizio o con la richiesta di citazione anche nei suoi elementi di fatto, purche su questi l' imputato sia stato regolarmente interrogato. (V.106641, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)