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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 luglio 1983, causa 152/82

Decisione
decisa il 1983-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:1983:205

Epigrafe

Nel procedimento 152/82, avente ad oggetto una domanda pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE dal Juge de paix del quarto cantone di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra Sandro Forcheri e Marisa Marino in Forcheri, residenti in Linkebeek, e Stato belga, rappresentato dal ministro dell'educazione nazionale e della cultura francese, e ASBL Institut supérieur de sciences humaines appliquées — École ouvrière supérieure, con sede in Anderlecht, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 7 e 48 del Trattato, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e degli artt. 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, P. Pescatore, G. Bosco, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta

paragrafo 1
La signora Forcheri, cittadina italiana, è coniugata con un dipendente della Commissione delle Comunità europee che presta servizio a Bruxelles. Essa ha seguito un corso di istruzione triennale presso l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées di Bruxelles, che prepara alla professione di assistente sociale. Al momento dell'iscrizione agli anni scolastici 1979/80 e 1980/81 la Forcheri ha dovuto versare una tassa d'iscrizione complementare, detta «minervai», applicata agli studenti stranieri.
paragrafo 2
Il minervai per gli stranieri viene riscosso nel Belgio dall'inizio dell'anno scolastico 1976 ed è dovuto, in linea generale, da tutti gli studenti che non hanno la nazionalità belga e i cui genitori non risiedono nel Belgio. Il principio di questa tassa è sancito dalle leggi che fissano il bilancio dell'educazione nazionale.
paragrafo 3
Le modalità d'applicazione del minervai per studenti stranieri negli istituti d'istruzione superiore — come l'istituto superiore summenzionato — sono determinate mediante circolari del ministro dell'educazione nazionale. Secondo una circolare dell'8 giugno 1978, vigente allorché si sono svolti i fatti che ci interessano, dal minervai per gli studenti stranieri erano esentati gli studenti belgi, lussemburghesi e francesi, per questi ultimi a determinate condizioni (in particolare per i frontalieri), nonché, in particolare, i figli di lavoratori stranieri residenti nel Belgio, quelli dei funzionari stranieri in servizio permanente nel Belgio e gli studenti il cui coniuge era residente nel Belgio, vi esercitava un'attività remunerata e versava imposte all'erario belga. Una circolare successiva ai fatti che ci interessano, del 12 maggio 1981, equipara il coniuge di un dipendente delle Comunità europee residente nel Belgio, per quanto riguarda i diritti di iscrizione, agli studenti di nazionalità belga.
paragrafo 4
Per l'anno scolastico 1979/80, il minerval per gli studenti stranieri dell'Ecole ouvrière supérieure ammontava a BFR 19 995, in aggiunta alla somma di BFR 6000 dovuta da tutti gli studenti come tassa scolastica. Nell'anno 1980/81 il minerval era di BFR 21723. Ritenendo che né all'inizio dell'anno scolastico 1979/80, né all'inizio dell'anno 1980/81 la signora Forcheri rientrasse in una categoria di studenti esenti dal minervai per gli studenti stranieri a norma della circolare in questione, l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées chiedeva all'interessata il versamento del minervai.
paragrafo 5
Con lettera del 7 maggio 1980, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della Forcheri, il gabinetto del ministro della educazione nazionale precisava che la Forcheri non poteva «fruire di esenzione dal minervai per gli stranieri in quanto moglie di un dipendente delle Comunità europee, giacché questa agevolazione è concessa solo nel caso in cui il coniuge dello(a) studente(ssa) svolga un'attività retribuita e paghi le tasse all'erario belga, il che non avviene per i dipendenti delle Comunità europee».
paragrafo 6
I coniugi Forcheri adivano il juge de paix del 4o cantone di Bruxelles citando lo Stato belga e l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées onde far statuire che la riscossione di un minervai per studenti stranieri nei confronti della Forcheri era illegittima e che quindi gli importi versati erano indebiti ed andavano restituiti. Con sentenza 11 dicembre 1981, il juge de paix del 4o cantone di Bruxelles sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni pregiudiziali :
paragrafo 7
1. Se nel diritto comunitario ed in particolare con riferimento al principio di non discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea, principio sancito tra l'altro dall'art. 7 del Trattato CEE e, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, dagli artt. 48 e 49 del Trattato CEE, all'art. 12 del regolamento del Consiglio (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato dal regolamento del Consiglio (CEE) 9 febbraio 1976, n. 312, nonché all'art. 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sia legittimo esigere, nel Belgio, il «minerval étudiants étrangers», cui non sono assoggettati gli studenti belgi e lussemburghesi, da studenti che sono sposati con dipendenti delle Comunità europee, cittadini di uno Stato membro e residenti nel Belgio in quanto il coniuge vi deve risiedere per la sua attività al servizio di una delle istituzioni della Comunità europea. 2. Se il rifiuto di concedere l'esonero da detto «minervai étudiants étrangers», opposto agli studenti sopra descritti e motivato col fatto che il coniuge, in quanto dipendente delle Comunità europee non versa imposte all'erario belga, sia contrario all'art. 13, 2o comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
paragrafo 8
È opportuno ricordare che, a norma dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, «i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono».
paragrafo 9
La sentenza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1982.
paragrafo 10
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte: il 23 luglio 1982 la Commissione delle CC.EE., rappresentata dalla sig.na Claire Durand, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente; il 30 luglio 1982 i coniugi Forcheri, con l'aw. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles; il 25 agosto 1982 la Repubblica italiana, rappresentata ed assistita dall'avvocatura generale dello Stato, nella persona del sig. Oscar Fiumara.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza del 13 ottobre 1982, rilevando che nessuno Stato membro e nessuna istituzione avevano chiesto che sulle questioni si pronunciasse l'intero collegio, la Corte, applicando l'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla quarta Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni presentate dai coniugi Forcheri

paragrafo 1
Gli attori nella causa principale sostengono che, alla luce del diritto comunitario, è illegittimo imporre, nel Belgio, il versamento del minervai per studenti stranieri, dal quale sono esentati gli studenti belgi e lussemburghesi, a studenti che, come la Forcheri, sono coniugi di dipendenti comunitari, cittadini di uno Stato membro e che risiedono nel Belgio perché ivi è la sede di lavoro del coniuge. Questa condizione è infatti incompatibile fra l'altro, col principio di non discriminazione tra cittadini degli Stati membri, sancito in particolare dall'art. 7 del Trattato e, nel settore della libera circolazione dei lavoratori, dagli artt. 48 e 49 del Trattato e dall'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68.
paragrafo 2
La libera circolazione, aspetto del principio di non discriminazione, prescrive, come si enuncia nella motivazione del summenzionato regolamento, che vengano soppressi gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori «specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni di integrazione della famiglia nella società del paese ospitante». Il minervai per studenti stranieri rappresenta un ostacolo all'integrazione nel Belgio della famiglia di un lavoratore, cittadino di uno Stato membro della Comunità e residente nel Belgio. E ciò vale ancor più nel caso di richiesta del minerval nei confronti del coniuge di un dipendente comunitario, che in base allo Statuto è vincolato a risiedere nella sede di servizio o ad una distanza tale che non costituisca impedimento al normale svolgimento della sua attività lavorativa.
paragrafo 3
L'art. 12 del regolamento n. 1612/68 contempla solo i figli di un cittadino di uno Stato membro, ma è fuori dubbio che la sua sfera d'applicazione «ratione materiae» va estesa a tutti i membri della famiglia del lavoratore che sono studenti ed in particolare al coniuge, poiché la «ratio legis» è l'integrazione della famiglia del lavoratore immigrato nel paese ospitante in forza dei dettami del principio fondamentale della non discriminazione tra cittadini degli Stati membri. Del resto, la Corte ha già interpretato questa norma in modo estensivo (causa 9/74, Casagrande, Race. pag. 773, e causa 32/75, Cristini, Race. pag. 1085). Inoltre, risulta da una relazione del comitato per l'educazione approvata dal Consiglio il 27 giugno 1980 che, qualora in uno Stato membro siano prescritti diritti di iscrizione, gli oneri gravanti sugli studenti di altri Stati membri della Comunità non possono essere superiori a quelli applicati nei confronti degli studenti dello Stato membro di cui trattasi (GU C 316 del 3 dicembre 1980, risposta della Commissione alla questione scritta n. 1248/80 dell'on Seal).
paragrafo 4
Se ciò non bastasse, gli attori nella causa principale rilevano che la condizione criticata fa violenza anche ai dettami dell'art. 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità e che gli studenti lussemburghesi sono esentati da detto minervai per studenti stranieri, mentre una discriminazione tra cittadini dei vari Stati membri non è ammissibile sotto il profilo del diritto comunitario.
paragrafo 5
In subordine, gli attori nella causa principale sostengono che il rifiuto di esenzione da detto minervai, fondato sul motivo che il Forcheri, come dipendente delle Comunità europee, non versa tasse all'erario belga, è in contrasto con l'art. 13, 2o comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità. A norma di questa disposizione, i dipendenti e gli altri agenti delle Comunità sono in realtà esentati dalle imposte nazionali per quel che riguarda gli stipendi, retribuzioni ed emolumenti versati dalle Comunità. Quindi è in violazione di questa disposizione che si priva il coniuge di un dipendente europeo di un vantaggio per il solo fatto che questi non paga tributi nazionali sulla sua remunerazione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni presentate dal Governo italiano

paragrafo 1
È fuori dubbio, per il Governo italiano, che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 va applicato anche alla moglie del lavoratore. Nella causa 76/72, Michel S. (Race. 1973, pag. 457), la Corte ha del pari incluso nella sfera d'applicazione di questa disposizione i provvedimenti del settore scolastico a favore dei minorati, pur se non vi sono contemplati, osservando che questo articolo non enumerava in modo tassativo tutti i casi che possono verificarsi, bensì andava interpretato in senso ampio alla luce delle considerazioni che hanno dettato l'adozione del regolamento, ed in particolare della necessità, sottolineata nel quinto considerando, di garantire «le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».
paragrafo 2
Pur se è probabile che il legislatore comunitario non avesse presente, allorché ha redatto il regolamento in questione, la situazione dei dipendenti delle Comunità, il Governo italiano ritiene che gli stessi principi e le stesse norme del regolamento vadano applicate a coloro che lavorano per le Comunità, in particolare se si tratta di cittadini della Comunità: questi svolgono in sostanza un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro, secondo norme comunitarie che, in quanto tali, hanno efficacia immediata nel territorio dello Stato in questione. D'altra parte, non è ammissibile che i dipendenti europei vengano a trovarsi in una situazione meno favorevole di quella di qualsiasi altro lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro. La parità di trattamento — che scaturisce direttamente dal principio generale dell'art. 7 del Trattato, finanche indipendentemente e al di là del campo di applicazione del regolamento n. 1612/68 — è una premessa logica ed ineluttabile del protocollo sui privilegi e sulle immunità che, per i dipendenti delle Comunità, si limita quindi (agli artt. 12 e segg.) a sancire alcune norme che hanno lo scopo di rafforzare la loro indipendenza e la loro mobilità e di disciplinare alcuni aspetti particolari della loro situazione.
paragrafo 3
Il dubbio espresso nella seconda questione posta dal giudice nazionale è incomprensibile. La situazione delle Comunità rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali e il regime di risorse che è loro proprio escludono che si possa concepire una discriminazione a danno dei dipendenti comunitari in conseguenza del fatto che questi non sono tenuti a contribuire alle pubbliche spese nazionali. Dovendo scegliere fra i tributi nazionali e quelli comunitari, e tenuto conto dell'obbligo di evitare una duplice imposizione, si è preferita la seconda soluzione, onde garantire una maggiore indipendenza ai dipendenti comunitari.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni presentate dalla Commissione

paragrafo 1
In via preliminare, la Commissione ricorda che, il 22 settembre 1978, essa ha trasmesso al Consiglio (doc. COM(78) 468 fin.) una serie di proposte onde eliminare gli ostacoli per la mobilità degli studenti di livello universitario, una delle quali riguardava la limitazione delle ammissioni sotto il profilo numerico. Quanto agli aspetti finanziari di detta questione, la proposta è del seguente tenore:
paragrafo 2
«Se in uno Stato membro vengono applicate tasse scolastiche, quelle dovute da studenti di altri Stati membri della Comunità non devono essere superiori a quelle applicate agli studenti cittadini di quello Stato membro».
paragrafo 3
Nella risoluzione del 27 giugno 1980, accogliendo una proposta della Commissione, il Consiglio ha avanzato una riserva circa il principio dell'uguaglianza sotto il profilo finanziario, secondo la quale, nell'ipotesi in cui provvedimenti di limitazione numerica o altri fattori provochino un sostanziale squilibrio nel movimento degli studenti, uno Stato membro può prendere adeguati provvedimenti affinché gli effetti di questo squilibrio rimangano limitati. A giudizio della Commissione, questa riserva non può interpretarsi come giustificazione di un provvedimento di carattere generale che fissi i diritti di iscrizione in tutte le facoltà ad un livello più alto per gli studenti cittadini di altri Stati membri rispetto alle aliquote vigenti per gli studenti dello Stato membro di cui trattasi. Al contrario, una siffatta disposizione va intesa come misura derogatoria da adottarsi solo nel caso in cui si verifichino reali squilibri e le capacità ricettive di uno Stato membro risultino insufficienti. D'altro canto la Commissione, pur non ritenendo che la Corte possa attribuire a siffatta risoluzione un'efficacia diretta idonea a conferire diritti soggettivi ai singoli, cionondimeno è del parere che la Corte non potrà tollerare che uno Stato membro si avvalga di siffatta risoluzione per sottrarsi agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato o del diritto derivato.
paragrafo 4
Le condizioni di integrazione della famiglia nella società del paese ospitante comprendono le possibilità — offerte non solo ai figli del lavoratore, come espressamente stabilisce l'art. 12 del regolamento n. 1612/68, ma anche al coniuge che segue il lavoratore — di acquistare o di perfezionare la preparazione professionale. Le condizioni di accesso all'insegnamento vigenti per il coniuge in un altro Stato membro possono infatti facilmente indurre il lavoratore a rinunciare a svolgere un'attività in detto Stato membro o a decidere di abbandonare detta attività per rimpatriare. Esse possono dunque costituire un ostacolo per la mobilità qualora siano discriminatorie.
paragrafo 5
Quanto alla prima questione sollevata, la Commissione osserva che l'attrice rientra nell'ambito dello stato giuridico vigente per il dipendente comunitario e per i suoi familiari, determinato in primo luogo dal protocollo sui privilegi'e sulle immunità. In forza dell'art. 20 dello Statuto «il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o ad una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni».
paragrafo 6
L'art. 12, lett. b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità stabilisce che «sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità ... non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri»; in questa formulazione sono ricomprese due idee che riemergono in varie occasioni nel diritto comunitario: quella dell'unione del nucleo familiare ed il principio dell'assunzione dei dipendenti secondo la più ampia base geografica. Ci si deve perciò chiedere se in particolare le condizioni di integrazione della famiglia del dipendente nello Stato membro in cui egli è tenuto a risiedere non possano influire sulla libertà delle Comunità di scegliere e assumere i dipendenti secondo la più ampia base geografica possibile e più particolarmente se condizioni di ammissione all'insegnamento applicate ai membri della famiglia del dipendente e discriminatorie a motivo della nazionalità non possano restringere il numero dei candidati potenziali a seconda del paese, o pregiudicare la stabilità del personale delle Comunità. Questa misura comporta inoltre una notevole differenza di trattamento che stride con il principio della parità di trattamento dei dipendenti.
paragrafo 7
Come è stato affermato nella causa 208/80 (Lord Bruce of Donington, Race. 1981, pag. 2205), l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, di facilitare alla Comunità l'adempimento del suo compito «implica ... il dovere di non adottare provvedimenti che possano ostacolare il funzionamento interno delle istituzioni della Comunità». Inoltre, anche se la politica dell'insegnamento non rientra come tale nei campi di applicazione del Trattato, il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 7 del Trattato, si può applicare ad un provvedimento ad essa relativo qualora si tratti dell'esercizio di un potere comunitario, nel nostro caso dello stesso funzionamento delle istituzioni.
paragrafo 8
Per quel che riguarda la seconda questione, la Commissione ricorda in primo luogo lo scopo dell'art. 13 del protocollo, che mira a garantire l'uniformità di tassazione della retribuzione dei dipendenti e a garantire il diritto delle istituzioni di stabilire in modo uniforme la reale entità degli stipendi. Questa disposizione impedisce in effetti che «la diversità degli oneri fiscali nazionali gravanti sugli stipendi si risolva in una differenziazione della remunerazione a seconda della nazionalità o del domicilio» (causa 32/67, Van Leeuwen, Race. 1968, pag. 66). E vero che i dipendenti comunitari non versano contributi all'erario dello Stato nel quale è situata la loro sede di servizio, alla stessa stregua e nella stessa misura degli altri contribuenti dello stesso Stato, ma ciò in quanto è stato giudicato anormale che, per il fatto di ospitare un'istituzione comunitaria, il paese in cui essa ha sede disponga di entrate tributarie ingiustificate, provenienti dalle imposte sugli stipendi corrisposti ai dipendenti della stessa istituzione, che sono finanziati mediante i contributi di tutti gli Stati membri. Ciò però non significa che i dipendenti comunitari non contribuiscano al bilancio dello Stato che li ospita. Indirettamente, tramite il versamento dell'imposta comunitaria, e direttamente, vivendo nel paese che li ospita, i dipendenti comunitari versano in realtà tributi all'erario di detto Stato.
paragrafo 9
D'altro canto, è opportuno osservare che il provvedimento in questione nella fattispecie non assoggetta al minervai per studenti stranieri i coniugi di nazionalità belga o lussemburghese di dipendenti che prestano servizio nel Belgio. Orbene, il coniuge-dipendente versa tributi all'erario belga nella stessa misura di un altro dipendente coniugato con persone che non hanno una di queste due cittadinanze e che pertanto sono assoggettate al minervai; nemmeno questi versa tributi nazionali sul suo stipendio. La Commissione ricorda inoltre che, nonostante questo esonero fiscale, i figli di dipendenti comunitari residenti nel Belgio, dopo l'adozione di questo provvedimento, sono stati esentati dal minervai per studenti stranieri. Queste considerazioni consentono di rilevare che l'argomento tratto dall'esonero fiscale contemplato all'art. 13 non ha lo stesso peso a seconda delle situazioni. Esse consentono soprattutto di ravvisare una discriminazione a motivo della nazionalità.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
I coniugi Forcheri, con l'aw. Lebrun, del foro di Bruxelles; il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. David Donaldson, barrister-at-law; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Claire Durand, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 25 novembre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 gennaio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 11 dicembre 1981, pervenuta alla Corte il 14 maggio 1982, il juge de paix del quarto cantone di Bruxelles ha sollevato; a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, pag. 2) e degli artt. 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite vertente sulla tassa di iscrizione supplementare, detta «minervai étudiants étrangers», riscossa all'inizio degli anni scolastici 1979-80 e 1980-81 a carico della moglie, cittadina italiana, di un dipendente della Commissione, anch'egli di nazionalità italiana, in servizio a Bruxelles.
punto 3
Detto minervai è applicato nel Belgio, a partire dall'anno scolastico 1976-77, in linea di principio a tutti gli studenti che non siano cittadini belgi o i cui genitori non siano residenti nel Belgio. Per l'insegnamento superiore non universitario — in cui rientra l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées al quale si era iscritta la signora Forcheri — la circolare 8 giugno 1978 del ministero dell'educazione nazionale, in vigore al momento delle iscrizioni di cui alla causa principale, precisava che il minervai «étudiants étrangers» non era dovuto in particolare dagli studenti i cui genitori sono dipendenti stranieri occupati nel Belgio presso le Comunità europee, o il cui coniuge, residente nel Belgio, vi svolge un'attività retribuita e paga le tasse al tesoro belga. Va tuttavia rilevato che, per l'anno universitario 1981-82, una circolare del 12 maggio 1981 riserva al coniuge, e non più solo ai figli, di un dipendente delle Comunità residente nel Belgio lo stesso trattamento fatto agli studenti cittadini belgi.
punto 4
Al marito dell'interessata, che aveva chiesto chiarimenti al ministero dell'educazione nazionale, veniva risposto, con lettera 7 maggio 1981, che la signora Forcheri non poteva «fruire di esenzione dal minervai per gli stranieri in quanto moglie di un dipendente delle Comunità europee, giacché questa agevolazione è concessa solo nel caso in cui il coniuge dello(a) studente(ssa) svolga un'attività retribuita e paghi le tasse all'erario belga, il che non avviene per i dipendenti delle Comunità europee».
punto 5
Adito dagli attori nella causa principale e ritenendo che la lite sollevi dei problemi d'interpretazione del diritto comunitario, il juge de paix del quarto cantone di Bruxelles ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1. Se nel diritto comunitario ed in particolare con riferimento al principio di non discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea, principio sancito tra l'altro dall'art. 7 del Trattato CEE e, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, dagli artt. 48 e 49 del Trattato CEE, all'art. 12 del regolamento del Consiglio (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato dal regolamento del Consiglio (CEE) 9 febbraio 1976, n. 312, nonché all'art. 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sia legittimo esigere, nel Belgio, il «minervai étudiants étrangers», cui non sono assoggettati gli studenti belgi e lussemburghesi, da studenti che sono sposati con dipendenti delle Comunità europee, cittadini di uno Stato membro e residenti nel Belgio in quanto il coniuge vi deve risiedere per la sua attività al servizio di una delle istituzioni della Comunità europea. 2. Se il rifiuto di concedere l'esonero da detto «minervai étudiants étrangers», opposto agli studenti sopra descritti e motivato col fatto che il coniuge, in quanto dipendente delle Comunità europee non versa imposte all'erario belga, sia contrario all'art. 13, 2o comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
punto 6
Dette questioni tendono a consentire al giudice nazionale di accertare se sia compatibile col diritto comunitario la norma nazionale che sottoponga il coniuge di un dipendente delle Comunità, residente in uno Stato membro in cui esercita la sua attività, al pagamento di una tassa di iscrizione per poter partecipare ad un corso d'insegnamento superiore, tassa d'iscrizione che non è dovuta dal cittadino nazionale, né dal coniuge di questo.
punto 7
Si deve ricordare anzitutto che l'art. 7 del Trattato vieta, nel campo d'applicazione del Trattato stesso e salve restando le disposizioni particolari ivi contenute, qualsiasi discriminazione effettuata a causa della cittadinanza.
punto 8
È pacifico che la normativa belga prescrive una differenza di trattamento in proposito fra i cittadini belgi e i cittadini degli altri Stati membri. La questione del giudice nazionale riguarda quindi il se, nel caso della moglie di un dipendente della Comunità che non sia cittadino belga o lussemburghese, il pagamento della tassa di iscrizione rientri nel «campo d'applicazione del Trattato» e, in caso affermativo, se il fatto che i dipendenti della Comunità stabiliti nel Belgio siano esenti dal pagamento di tributi allo Stato belga abbia rilevanza in proposito.
punto 9
Per risolvere la questione si deve rilevare che la situazione giuridica dei dipendenti della Comunità nello Stato membro in cui lavorano rientra nel campo d'applicazione del Trattato per un duplice motivo: a causa del loro rapporto di lavoro con la Comunità e per il fatto che devono fruire del complesso di vantaggi attribuiti dal diritto comunitario ai cittadini degli Stati membri in fatto di libera circolazione delle persone, in fatto di stabilimento e in fatto di tutela sociale.
punto 10
L'art. 48 del Trattato stabilisce che la libera circolazione dei lavoratori è garantita nell'ambito della Comunità al più tardi alla scadenza del periodo transitorio. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
punto 11
Tanto dalla prassi legislativa della Comunità, quanto dalla costante giurisprudenza della Corte si desume che il diritto di libera circolazione non deve essere inteso in senso stretto. Come è detto nella motivazione del regolamento del Consiglio n. 1612/68, esso costituisce per i lavoratori e per la loro famiglia un diritto fondamentale, giacché la mobilità della manodopera nella Comunità deve costituire per il lavoratore uno dei mezzi che gli garantiscono la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro e di facilitare il proprio avanzamento sociale.
punto 12
Secondo il quinto considerando dello stesso regolamento, il diritto di libera circolazione esige, per poter essere esercitato in una situazione obiettiva di libertà e di dignità, che sia garantita, in fatto ed in diritto, la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce allo stesso esercizio di un'attività dipendente e all'accesso all'abitazione, come pure che siano eliminati gli ostacoli che ostano alla mobilità dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia, e le modalità d'integrazione di questa famiglia nell'ambiente del paese ospitante.
punto 13
Sorge quindi la questione se l'accesso ai corsi d'insegnamento, in particolare a quelli che riguardano la preparazione professionale, rientri nel campo d'applicazione del Trattato.
punto 14
L'art. 128 del Trattato stabilisce che, su proposta della Commissione e sentito il comitato economico e sociale, il Consiglio stabilisce i principi generali per l'attuazione di una politica comune di preparazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso tanto delle economie nazionali quanto del mercato comune.
punto 15
In forza di questa disposizione il Consiglio ha adottato la decisione 2 aprile 1963, n. 63/266, la quale stabilisce i principi generali per l'attuazione di una politica comune di preparazione professionale (GU pag. 1338). La motivazione di questa decisione dichiara, fra l'altro, che l'attuazione di un'efficace politica comune di preparazione professionale favorirà la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori e che ciascuno deve avere, nelle varie fasi della propria vita professionale, la possibilità di ricevere una preparazione adeguata, di perfezionarsi e di fruire del riadattamento professionale di cui abbia bisogno.
punto 16
Stando al secondo principio posto dalla decisione, la politica comune della preparazione professionale deve mirare a determinati obiettivi fondamentali, i quali comprendono fra l'altro la realizzazione di una situazione che renda effettivo per tutti il diritto di ricevere una preparazione professionale adeguata e che offra a ciascuno, secondo le proprie aspirazioni, le proprie attitudini, le proprie cognizioni e le proprie esperienze di lavoro, l'accesso ad un livello professionale superiore o la preparazione ad una nuova attività di livello più elevato.
punto 17
Ne consegue che, benché la politica dell'insegnamento e della preparazione non faccia parte, in quanto tale, dei campi che il Trattato ha sottoposto alla competenza delle istituzioni comunitarie, l'accesso, a dette forme d'istruzione rientra cionondimeno nel campo d'applicazione del Trattato.
punto 18
Ne consegue che, quando uno Stato membro organizza dei corsi d'insegnamento riguardanti in particolare la preparazione professionale, il fatto di esigere dal cittadino di un altro Stato membro lecitamente residente nel primo Stato membro una tassa di iscrizione, che non viene riscossa a carico dei propri cittadini, per poter partecipare a detti corsi, costituisce una discriminazione a causa della cittadinanza vietata dall'art. 7 del Trattato.
punto 19
Per quanto riguarda la situazione particolare del dipendente delle Comunità e della sua famiglia, va ricordato che, a norma dell'art. 20 dello Statuto del personale, il dipendente deve risiedere normalmente nel luogo in cui si trova la sede di lavoro. A parte ciò, mentre a norma dell'art. 13, 2o comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, egli è esente da tributi nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità, egli è in compenso soggetto, a norma del 1o comma dello stesso articolo, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti a profitto delle Comunità, di cui lo Stato membro ospitante, in quanto membro delle Comunità, fruisce indirettamente. Il fatto che egli non versi un tributo sulla propria retribuzione all'erario nazionale non costituisce quindi un valido motivo per trattare il dipendente e la sua famiglia in modo diverso dal lavoratore migrante i cui redditi sono soggetti ai tributi dello Stato di residenza.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dai Governi della Repubblica italiana e del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi LA CORTE (Quarta Sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal juge de paix del quarto cantone di Bruxelles, con sentenza 11 dicembre 1981, dichiara: Quando uno Stato membro organizza dei corsi d'insegnamento riguardanti in particolare la preparazione professionale, il fatto di esigere dal cittadino di un altro Stato membro lecitamente residente nel primo Stato membro una tassa di iscrizione, che non viene riscossa a carico dei propri cittadini, per poter partecipare a detti corsi, costituisce una discriminazione a causa della cittadinanza vietata dall'art. 7 del Trattato..

Firme

O'Keeffe Pescatore Bosco Koopmans Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 luglio 1983. Il cancelliere P. Heim Il presidente della Quarta Sezione A. O'Keeffe

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze