Sez. 3, Sentenza n. 608 del 22/02/1968 (Rv. 331748 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - UTILIZZABILITA NEL GIUDIZIO CIVILE - VALORE.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - UTILIZZABILITA NEL GIUDIZIO CIVILE - VALORE.*
Al giudice civile e consentito non solo di utilizzare il materiale probatorio raccolto, con le garanzie di legge, nel giudizio penale, ma anche di farne l'unica fonte del proprio convincimento. Conforme alla sentenze n. 1961-67, massima n. 328942 n.2181-64.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)