diritto.io

Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382

Testo in vigore al

Art. 57 Infrazione disciplinare

1. Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle
sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilita' di una
sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni
violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati
dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

2. Nel rilevare l'infrazione il superiore deve attenersi alla
procedura di cui al successivo art. 58.

Art. 58 Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la
quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione,
deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua
identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di
consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni
elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente
l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie ed alla entita' della sanzione.

3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione ed il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto e' inviato:

  1. a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi
    i militari;

  2. b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.

4. Per il personale imbarcato il rapporto viene inviato al
comando della nave.

5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il
trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria
sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando presidio.

6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di
vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle
funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di
Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al
comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.

7. Qualora l'infrazione indicata nel suddetto rapporto sia
prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo e' obbligato ad instaurare il procedimento disciplinare.

Art. 59 Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi:

  1. a) contestazione degli addebiti;

  2. b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove
    testimoniali;

  3. c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli
    addotti a giustificazione;

  4. d) decisione;

  5. e) comunicazione all'interessato.

2. L'autorita' competente, qualora ritenga che sussistano gli
estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66.

3. La decisione dell'autorita' competente viene comunicata
verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorita' stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore
viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento.

5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e
configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la
disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

6. L'autorita' procedente, qualora accerti la propria
incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione
disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorita' competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese
note al compilatore del rapporto stesso.

Art. 60 Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravita' della stessa.

2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della
sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio
disciplinari, il grado, l'eta', e l'anzianita' di servizio del militare che ha mancato.

3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

  1. a) intenzionali;

  2. b) commesse in presenza di altri militari;

  3. c) commesse in concorso con altri militari;

  4. d) ricorrenti con carattere di recidivita'.

4. Nel caso di concorso di piu' militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in grado o, a parita' di grado, al piu' anziano.

5. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante piu' trasgressioni commesse da un militare, anche in
tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla piu' grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla
disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Capo II. Sanzioni disciplinari di corpo

Art. 61 Specie delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Le sanzioni disciplinari di corpo sono quelle previste dalla legge di principio sulla disciplina militare.

Art. 62 Richiamo

1. Il richiamo e' un ammonimento con cui vengono punite lievi
mancanze o omissioni causate da negligenza.
Puo' essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di
rapporto.

2. Il richiamo non da' luogo a trascrizione sul fascicolo
personale e a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.

Art. 63 Rimprovero

1. Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del
servizio o la recidivita' nelle mancanze per le quali puo' essere inflitto il richiamo.

2. E' inflitto dalle autorita' in allegato B.

3. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.

Art. 64 Consegna

1. Con la consegna vengono punite:

  1. a) l'inosservanza dei doveri;

  2. b) la recidivita' nelle mancanze;

  3. c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

2. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.

3. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

4. I militari di truppa ammogliati, i sottufficiali e gli
ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Art. 65 Consegna di rigore

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni
specificamente indicate nell'allegato C al presente regolamento.

2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di
principio puo' essere sia quello privato sia quello di servizio.

3. Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari
ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio
nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.

4. Il superiore che ha inflitto la punizione puo' disporre che la
consegna di rigore venga scontata con le stesse modalita' previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio.

5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono
avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.

6. La vigilanza e' affidata a superiori o pari grado del punito e
viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

  1. a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di
    corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facolta' concessegli dalla legge penale;

  2. b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito
comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato
mediante comunicazione scritta. Esso e' trascritto nella documentazione personale.

9. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

Art. 66 Procedure per infliggere la consegna di rigore

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.

2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:

  1. a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente
    degli addebiti;

  2. b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in
    merito ai fatti addebitatigli;

  3. c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;

  4. d) intervento del militare difensore.

3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi e' accordo tra i componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza.

4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle
opinioni espresse nel proprio ambito.

5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o
di ente entro il tempo massimo di due ore.

6. Il parere non e' vincolante.

7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno.
La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche
quando non sono applicate sanzioni.

8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per
iscritto.

9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa
redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione
della decisione ed al parere della commissione, devono essere
precisate le generalita' dei componenti della commissione e del militare difensore.

Art. 67 Commissione consultiva

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la
sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art.
15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare.

2. La commissione e' nominata dal comandante di corpo ed e'
presieduta dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei componenti a parita' di grado.

3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della
commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o
all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.

4. La commissione deve essere resa edotta delle generalita'
dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.

5. Nel caso in cui piu' militari abbiano commesso la stessa
mancanza la commissione e' unica.

6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha
rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.

Art. 68 Militare difensore

1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve comunicare al piu' presto il nome del prescelto. Egli puo'
scegliere tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei
limiti previsti dal successivo paragrafo 2. In mancanza di
designazione entro ventiquattro ore il comandante di corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio.

2. Il militare designato d'ufficio non puo' rifiutare l'incarico tranne che sussista un giustificato impedimento.

3. Le funzioni di difensore non possono essere assolte dal
superiore che ha rilevato la mancanza.

4. Il militare difensore e' vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attivita' svolta.

5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo
esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il
tempo necessario all'adempimento delle funzioni che l'ufficio stesso comporta.

6. Un militare puo' esercitare l'ufficio di difensore non piu' di
sei volte in dodici mesi.

Art. 69 Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

1. I provvedimenti provvisori di cui all'art. 15, terzo comma,
della legge di principio sulla disciplina militare, possono essere adottati dal comandante di corpo che rileva una mancanza tale da
comportare la consegna o la consegna di rigore, o che ne viene edotto.

2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve
informare senza ritardo l'autorita' competente ad irrogare la
sanzione, affinche' essa provveda alla conferma o meno del
provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 66.

3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel
computo della sanzione definitiva.

Capo III. Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo

Art. 70 Istanza di riesame e ricorso gerarchico

1. In relazione all'istanza di riesame ed al ricorso gerarchico di cui all'art. 16 della legge di principio sulla disciplina
militare, proposti dal militare che si ritenga ingiustamente
punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 71 e 72 del presente regolamento.

Art. 71 Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Ogni militare puo' presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione ne' i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dal successivo art. 72.

3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorita' che ha emesso il provvedimento.

4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorita' adita ai sensi del precedente n. 3 il militare puo' proporre ricorso gerarchico ai sensi del successivo art. 72.

Art. 72 Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorita' gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

Capo IV. Disposizioni particolari

Art. 73 Presentazione dei militari puniti

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, devono essere
presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che non ne siano espressamente dispensati.

2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla
predetta autorita'.

Art. 74 Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

1. L'autorita' che ha inflitto la sanzione di consegna o di consegna di rigore puo' sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.

2. Il Ministro, in occasione di particolari ricorrenze, ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni di consegna e di consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e' concessa al capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.

3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

Art. 75 Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto
delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza
relativa puo' essere presentata, per via gerarchica, al Ministro
competente dopo almeno due anni di servizio dalla data della
comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.

2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione
dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

Titolo VII. Ricompense

Art. 76 Ricompense militari

1. E' obbligatorio l'uso, disciplinato dai regolamenti sulle uniformi, delle insegne metalliche, dei relativi nastrini e segni distintivi attinenti alle ricompense elencate nell'allegato D,
nonche' a quelle previste dal successivo art. 77 qualora ne siano dotate con provvedimento di Forza armata o Corpo armato.

Art. 77 Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio

1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:

  1. a) encomio solenne;

  2. b) encomio semplice;

  3. c) elogio.

2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti
eccezionali ed e' pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unita' e di comandi superiori, affinche' tutti ne traggano esempio.
E' tributato da autorita' di grado non inferiore a generale di
corpo d'armata o equivalente e a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.

3. L'autorita' che concede l'encomio solenne ne detta la
motivazione e ne dispone la pubblicazione. La motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.

4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale
ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o
dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale od ammiraglio della linea gerarchica.

5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del
giorno del corpo ed e' trascritto nei documenti personali dell'interessato.

6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere
tributati anche collettivamente.

7. L'encomio collettivo tributato ad un intero reparto non va
trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio. Esso puo' essere tributato da
qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando e' tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato
meritevole di una delle predette ricompense e non sia competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.
Visto, il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO A (Art. 3) SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO B (Art. 56) AUTORITA' COMPETENTI AD INFLIGGERE PUNIZIONI DIVERSE DALLA CONSEGNA E DALLA CONSEGNA DI RIGORE.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO C (Art. 65) COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI CON LA CONSEGNA DI RIGORE (*).

(*) Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole
fattispecie, dovra' tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravita' del fatto, della recidivita', delle
circostanze in cui e' stata commessa l'infrazione e del danno che ne e derivato al servizio e all'amministrazione.

I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di
promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato.

Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procedera' ai sensi di legge.

Oltre ai comportamenti di cui al presente allegato, con la
consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi dell'art. 65:

fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facolta' concessegli dalla legge penale;

fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito
del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

  1. 1. Violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9).

  2. 2. Violazione del dovere di osservare le prerogative
    costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 11).

  3. 3. Violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle
    funzioni del proprio stato (art. 10).

  4. 4. Violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si
    riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed
    efficienza delle unita', alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20).

  5. 5. Inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del
    segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle disposizioni che
    regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (art. 20).

  6. 6. Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere
    riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art. 33).

  7. 7. Omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per
    la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12).

  8. 8. Violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che
    costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art. 20).

  9. 9. Comportamento lesivo del principio della estraneita' delle

Forze armate alle competizioni politiche (art. 29).

  1. 10. Partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti,
    associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di
    propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29).

  2. 11. Adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attivita'
    sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art. 31).

  3. 12. Svolgimento di attivita' sindacale da parte di militari in
    servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle
    circostanze in cui e' prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31).

  4. 13. Partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o
    comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad
    assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o siano in uniforme (art. 30).

  5. 14. Violazione del dovere di informare al piu' presto i superiori
    della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le
    istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25).

  6. 15. Emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti di istituto (art. 23).

  7. 16. Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della
    dignita' personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21, 36 e 37).

  8. 17. Comportamento gravemente lesivo del prestigio o della
    reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (art. 16).

  9. 18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle
    condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 21 e 22).

  10. 19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti
    sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare
    rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e
    di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unita' ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entita' del danno cagionato (articoli 21 e 22).

  11. 20. Mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal presente
    regolamento
    quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (art. 13).

  12. 21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza
    nell'acquisizione della consegna (art. 26).

  13. 22. Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un
    ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalita' prescritte (articoli 13, 14 e 25).

  14. 23. Abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44).

  15. 24. Grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle
    disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso,
    nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali,
    esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entita' procurati ai
    materiali ed ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 20, 21 e 22).

  16. 25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori,
    timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio
    d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e 20).

  17. 26. Abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle
    nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15).

  18. 27. Comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani (art. 36).

  19. 28. Comportamento particolarmente violento fra militari (art.

36).

  1. 29. Allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una
    prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 25 e 26).

  2. 30. Trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla
    localita' di servizio (articoli 24 e 48).

  3. 31. Ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel
    rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 25 e 45).

  4. 32. Reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la
    prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (art. 34).

  5. 33. Inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto
    esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 17 e 18).

  6. 34. Trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle
    circostanze previste dal presente regolamento (articoli 17 e 50).

  7. 35. Ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito
    civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (art. 50).

  8. 36. Dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o
    dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 39, 71 e 72).

  9. 37. Detenzione e uso in luoghi militari - nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o
    cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 19 e 49).

  10. 38. Detenzione o porto di armi o munizioni di proprieta' privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 20 e 49).

  11. 39. Introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi
    trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 19 e 49).

  12. 40. Comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio (art. 15).

  13. 41. Inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della
    sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna.

Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento di disciplina militare (articoli 55, 57, 58, 64, 65 e 66).

  1. 42. Comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (art. 68).

  2. 43. Violazione da parte dei componenti della commissione o da
    parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 67 e 68).

  3. 44. Comportamenti intesi a discriminazione politica (art. 29).

  4. 45. Trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge.

  5. 46. Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di Comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. E' fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto
    riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo.

  6. 47. Adesione, qualificandosi come appartenente ad un organo di
    rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del
    giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' gerarchica competente, quando il fatto sia lesivo degli interessi delle Forze armate.

  7. 48. Svolgimento di attivita' connesse con la rappresentanza al di
    fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' gerarchica competente.

  8. 49. Ripetuta promozione, quale appartenente ad un organo di
    rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle

Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' gerarchica competente.

  1. 50. Atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei
    componenti degli organi di rappresentanza militare.

  2. 51. Attivita' di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza.

  3. 52. Attivita' di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle
    ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con
    l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento sulla rappresentanza militare.

  4. 53. Atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento
    delle elezioni per la rappresentanza militare.

  5. 54. Alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per
    la formazione degli organi della rappresentanza militare.

  6. 55. Inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento
    dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.

Visto, il Ministro della difesa

SPADOLINI

ALLEGATO D (Art. 76) RICOMPENSE E DISTINZIONI ONORIFICHE MILITARI.

  1. 1. Ricompense militari.

a) Le ricompense al valor militare sono:

(1) Ordine militare d'Italia:

cavaliere di gran croce;

grande ufficiale;

commendatore;

ufficiale;

cavaliere.

(2) Medaglie al valor militare:

medaglia d'oro;

medaglia d'argento;

medaglia di bronzo;

croce di guerra.

b) Le ricompense al valor dell'Esercito, al valor di Marina ed
al valor aeronautico sono:

medaglia d'oro;

medaglia d'argento;

medaglia di bronzo.

c) Le ricompense per merito di guerra sono:

promozione per merito di guerra;

avanzamento per merito di guerra;

trasferimento e nomina nel servizio permanente per merito di
guerra;

concessione di rafferma per merito di guerra.

d) Le ricompense per meriti speciali ed eccezionali sono:

avanzamento per meriti eccezionali;

promozione straordinaria per benemerenze di istituto;

croce al merito dell'Esercito (d'oro, d'argento e di bronzo);

medaglia di benemerenza marinara (d'oro, d'argento e di
bronzo);

medaglia al merito aeronautico (d'oro, d'argento e di
bronzo).

  1. 2. Distinzioni onorifiche militari.

a) Le distinzioni onorifiche di guerra sono:

croce al merito di guerra;

medaglia di benemerenza per i volontari di guerra;

medaglia commemorativa di campagna di guerra;

distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;

distintivo d'onore per gli orfani di guerra;

le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.

b) Le medaglie onorifiche di ordine vario sono:

medaglia mauriziana al merito per dieci lustri di carriera
militare;

medaglia al merito di lungo comando nell'Esercito;

medaglia per lunga navigazione marittima;

medaglia per lunga navigazione aerea;

medaglia al merito per lungo comando nella Guardia di finanza; croce per anzianita' di servizio;

croce al merito di servizio per la Guardia di finanza;

distintivi d'onore per mutilati e feriti in servizio;

le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.

Visto, il Ministro della difesa

SPADOLINI