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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 111 del 1987

Decisione
decisa il 1987-03-27, depositata il 1987-04-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:111
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4176

  • Forze armate
  • Servizio militare
  • Obbligatorio
  • Obiezione di coscienza
  • Domanda di riconoscimento
  • Decisione del ministro per la difesa
  • Termine di sei mesi dalla presentazione della domanda
  • Omessa previsione della sua perentorietà
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto ripropone sotto gli stessi profili e con identici argomenti, la medesima questione già dichiarata non fondata - la nuova denuncia di illegittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 3, comma secondo, della Legge 15 dicembre 1972, n. 772, "nella parte in cui non prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio". - S.n. 164/1985

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Garbaccio Bogin Sergio contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 1237 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza dell'11 luglio 1978, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), "nella parte in cui non prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 164 del 1985 nei sensi di cui alla relativa motivazione e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza dell'11 luglio 1978. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze