Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23032
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
- Delibazione di ammissibilità
- Comitato promotore del 'referendum' in materia di finanziamento pubblico dei partiti ammesso con sent. n. 30 del 1993 della corte costituzionale, contro il presidente della repubblica, il senato della repubblica, la camera dei deputati, il presidente del senato e il presidente della camera
- Legge recante "norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" 'in toto' e, in particolare, artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10
- Delibere di approvazione della camera e del senato del 20 dicembre 1996 con le quali si è concluso il procedimento legislativo. messaggio di trasmissione del presidente del senato al presidente della repubblica in data 21 dicembre 1996
- Atto di promulgazione del presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 73 Cost., in data 3 gennaio 1997
- Facoltà dei contribuenti di destinare, nella dichiarazione annuale, il quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici rappresentati in parlamento
- PREVISTA RIPARTIZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE, ENTRO IL 30 NOVEMBRE di CIASCUN ANNO, DEGLI INTROITI DI TALI CONTRIBUZIONI, PER UN IMPORTO ANNUO COMUNQUE NON SUPERIORE AI 110 MILIARDI DI LIRE, TRA I SUDDETTI MOVIMENTI E PARTITI, IN BASE ALLE INDICAZIONI DI RIFERIMENTO AGLI STESSI DA PARTE DI CIASCUN DEPUTATO E DI CIASCUN SENATORE
- PREVISTA RIPARTIZIONE, ALTRESÌ, IN VIA TRANSITORIA, TRA I SUDDETTI MOVIMENTI e PARTITI, A TITOLO DI PROVVISORIA EROGAZIONE, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 1997, PER L'ANNO FINANZIARIO 1997, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DI UNA SOMMA PARI A 160 MILIARDI DI LIRE
- Contrasto con l'esito del 'referendum' del 18 aprile 1993, in seguito al quale, con D.P.R. 5 giugno 1973, n. 173, sono state abrogate le norme degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modifiche, prevedenti un contributo pubblico annuale ai gruppi parlamentari, e, per il loro tramite, ai relativi partiti
- Conseguente violazione delle attribuzioni costituzionali del corpo elettorale
- Richiesta di immediata sospensione della prima erogazione prevista dalla indicata norma transitoria, e di annullamento di tutti gli atti impugnati
- Pretesa violazione dell'art. 75 Cost.
- Difetto di legittimazione dei ricorrenti
- Inammissibilità
- Assorbimento di ogni altro profilo.
Leggi la massima
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Giacinto Pannella, detto Marco, Rita Bernardini e Roberto Cicciomessere - promotori del 'referendum' in materia di finanziamento pubblico dei partiti ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale - nei confronti dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché delle rispettive Assemblee e del Presidente della Repubblica, in relazione, oltreché alla delibera del 20 dicembre 1996 con cui la 1^ Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", ed a quella, in pari data e di analogo contenuto, della Camera dei deputati, anche al messaggio di trasmissione del Presidente della Camera al Presidente del Senato in data 20 dicembre 1996, al messaggio di trasmissione del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulgazione del suddetto testo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1997, alla legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997), con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10, in quanto - posto che la Corte ha riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a cinquecentomila, sottoscrittori della richiesta di 'referendum' (dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto), la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, poiché essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare - con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle disposizioni oggetto del 'referendum', 'ex' artt. 36 e 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste la titolarità di detto potere, sicché, relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in capo ai firmatari della richiesta di 'referendum', in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti, mentre la normativa successivamente emanata dal legislatore, in quanto soggetta ad ordinario sindacato di legittimità costituzionale, non si sottrae al controllo della Corte in ordine all'osservanza del divieto di ripristino della normativa abrogata in sede referendaria. Da quanto sopra consegue il difetto di legittimazione di questi ultimi, quali rappresentanti del comitato promotore, nonché l'assorbimento di ogni altro profilo. - Cfr., pure, O. nn. 118/1995, 226/1995, 1/1979, 2/1979, 17/1978 nonché S. nn. 161/1995 e 69/1978. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 8 legge 2 gennaio 1997, n. 2
- messaggio del Pres. Senato al Pres. Repubblica 21 dicembre 1996
- art. 1 legge 2 gennaio 1997, n. 2
- messaggio del Pres. Camera al Pres. Senato 20 dicembre 1996
- legge 2 gennaio 1997, n. 2
- art. 10 legge 2 gennaio 1997, n. 2
- art. 2 legge 2 gennaio 1997, n. 2
- atto di promulgazione Presidente della Repubblica 3 gennaio 1997
- deliberazione del Senato della Repubblica 20 dicembre 1996
- art. 4 legge 2 gennaio 1997, n. 2
- art. 3 legge 2 gennaio 1997, n. 2
- deliberazione della Camera dei deputati 20 dicembre 1996
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi sull'ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati con due ricorsi promossi da Pannella Giacinto, detto Marco, Bernardini Rita, Cicciomessere Roberto - promotori del referendum in materia di finanziamento pubblico dei partiti ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale - nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito della delibera del 20 dicembre 1996, della Commissione in sede deliberante del Senato della Repubblica, con cui è stata definitivamente approvata la proposta di legge recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" e nei confronti del Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica e del Presidente del Senato, della Camera dei deputati e del Presidente della Camera, a seguito: a) della delibera della Camera dei deputati del 20 dicembre 1996, di approvazione della legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", b) del messaggio di trasmissione, in pari data, del Presidente della Camera al Presidente del Senato, c) della delibera del Senato della Repubblica del 20 dicembre 1996, di approvazione, nello stesso testo, della legge predetta, d) del messaggio di trasmissione, in data 21 dicembre 1996, del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica, e) dell'atto di promulgazione della stessa legge da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, del 3 gennaio 1997, f) della legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" in toto e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10; depositati il 21 dicembre 1996 e l'8 gennaio 1997 ed iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ammissibilità dei conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che i soggetti, i quali avevano a suo tempo rappresentato il comitato promotore del referendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti, svoltosi il 18 aprile 1993 e conclusosi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 130 del 5 giugno 1993) del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 173, hanno sollevato, con ricorso depositato il 21 dicembre 1996, conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 20 dicembre 1996 con cui la 1 Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici";
che - secondo i ricorrenti - al comitato promotore spetta il potere di agire al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dalla frazione del Corpo elettorale promotrice della consultazione, della quale questa Corte ha in più occasioni affermato l'assimilabilità ad un potere dello Stato;
che, infatti, dalla natura del referendum, quale atto fonte dell'ordinamento, deriverebbe il principio, secondo cui il potere legislativo popolare, non solo elimina dall'ordinamento la disposizione oggetto del referendum, ma anche impedisce al Parlamento di disciplinare la materia in senso contrario a quanto risultato dalla consultazione popolare, e che da tale vincolo discenderebbe appunto la potestà dei promotori di attivare sempre il controllo della Corte sui provvedimenti legislativi successivi al referendum;
che sotto il profilo oggettivo la delibera impugnata sarebbe già lesiva della sfera di attribuzioni dei promotori, anche se, in assenza della firma del Capo dello Stato, non è ancora ultimata la fase del controllo;
che il contenuto dell'atto impugnato, configurando una sorta di reintroduzione del finanziamento pubblico nella forma della destinazione di una percentuale del gettito fiscale, si porrebbe in contraddizione con l'esito referendario, così violando l'art. 75 della Costituzione;
che conclusivamente essi hanno chiesto a questa Corte di dichiarare ammissibile il conflitto e di accogliere il ricorso, annullando conseguentemente la delibera, previa sospensiva di questa in via preliminare;
che con successivo ricorso, depositato l'8 gennaio 1997, i medesimi soggetti hanno sollevato conflitto altresì nei confronti dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché delle rispettive Assemblee e del Presidente della Repubblica in relazione, oltre che alla citata delibera ed a quella, in pari data e di analogo contenuto, della Camera dei deputati, anche al messaggio di trasmissione del Presidente della Camera al Presidente del Senato in data 20 dicembre 1996, al messaggio di trasmissione del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulgazione del suddetto testo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1997, alla legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997), con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10;
punto 2
Considerato che il secondo ricorso viene a ricomprendere nel suo contenuto anche il primo ed è, pertanto, possibile provvedere con unica ordinanza;
che la Corte è chiamata a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione "materia del conflitto";
che dunque va preliminarmente verificato se sussista la legittimazione dei ricorrenti, quali rappresentanti del comitato promotore;
che questa Corte ha più volte riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a 500 mila, sottoscrittori della richiesta di referendum - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto - la titolarità, nell'a'mbito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (cfr. ordinanze n. 118 e n. 226 del 1995, n. 1 e n. 2 del 1979, n. 17 del 1978, nonché sentenze n. 161 del 1995 e n. 69 del 1978);
che, tuttavia, la conseguente assimilazione ad un "potere dello Stato" ai fini di cui agli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non si traduce affatto - come invece sottende la prospettazione del ricorso - nella costituzione d'un organo di permanente controllo, come tale in grado d'interferire direttamente sulla volontà del Parlamento a garanzia di un corretto rapporto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi legislativi, bensì trova il suo naturale limite nella conclusione del procedimento referendario (cfr. ordinanza 27 luglio 1988);
che, con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, ex artt. 36 e 37 della legge n. 352 del 1970, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste appunto la titolarità dell'anzidetto potere, sicché, relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in capo ai firmatari della richiesta di referendum, in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti;
che, d'altra parte, la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all'osservanza - da parte del legislatore stesso - dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare;
che il conflitto va dunque dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti, restando assorbito ogni altro profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione presentato dai signori Giacinto Pannella detto Marco, Rita Bernardini, Roberto Cicciomessere con atto depositato l'8 gennaio 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze