Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18/10/2005 (Rv. 584567 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Istanza di verificazione - Onere della prova relativa all'autenticità della sottoscrizione - A carico del proponente l'istanza - Sussistenza - Mancato raggiungimento della prova circa la provenienza del documento disconosciuto - Conseguenza - Inutilizzabilità del documento medesimo in funzione della decisione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
In tema di prova documentale, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e la conseguente instaurazione del giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale "apparente" autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)