Sez. 3 - , Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020 (Rv. 656725 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Mancata consegna del bene da parte del fornitore - Condotta dell'utilizzatore non conforme a buona fede - Affidamento del concedente sulla regolare esecuzione del contratto di leasing - Conseguenze - Fattispecie.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni. (Nella fattispecie, l'utilizzatore aveva trasmesso al concedente una dichiarazione, non corrispondente al vero, di avvenuta consegna del bene, versato periodicamente i canoni e poi sospeso il pagamento degli stessi dopo otto mesi, comunicando di non aver ricevuto il bene, con l'effetto di impedire al concedente la sospensione del pagamento dell'intero prezzo al fornitore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)