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Sez. 1, Sentenza n. 260 del 23/01/1975 (Rv. 373464 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOSTRADE - PEDAGGIO - NATURA - EFFETTI - RAPPORTO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - DANNI PER OMESSA MANUTENZIONE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO O CONCESSIONARIO DELL'AUTOSTRADA - NATURA EXTRACONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1975-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373464-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOSTRADE - PEDAGGIO - NATURA - EFFETTI - RAPPORTO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - DANNI PER OMESSA MANUTENZIONE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO O CONCESSIONARIO DELL'AUTOSTRADA - NATURA EXTRACONTRATTUALE.*

Il pedaggio pagato dagli utenti delle autostrade costituisce la prestazione dovuta per usufruire di un pubblico servizio e non determina il sorgere di un rapporto contrattuale. La responsabilita del proprietario o del concessionario dell'autostrada per i danni derivati agli utenti in relazione alla sua manutenzione ha, pertanto, natura extracontrattuale. (V 779/71, mass n 350604; 2043/70, mass n 348134; (V 385/69, mass n 338429).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 07/02/1961 num. 59, Legge 24/07/1961 num. 729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)