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Sez. 2, Sentenza n. 5386 del 23/10/1984 (Rv. 437098 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - EFFETTI OBBLIGATORI - DISTINZIONI TRA L'ART. 1108 COD. CIV. E L'ART. 1478 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1478 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1984-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437098-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - EFFETTI OBBLIGATORI - DISTINZIONI TRA L'ART. 1108 COD. CIV. E L'ART. 1478 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1478 COD. CIV..*

La norma dell'art. 1478 cod. civ., secondo cui nel caso di vendita di cosa altrui il venditore è obbligato a procurare l'acquisto al compratore, opera sugli effetti obbligatori del contratto a differenza dell'art. 1108, comma terzo cod. civ. il quale, prescrivendo che è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli Atti di alienazione e di Costituzione di diritti reali sul fondo comune, riguarda gli effetti reali del contratto. Ne consegue che l'art. 1478 cod. civ., non essendo norma di carattere eccezionale, perché non apporta alcuna deroga all'art. 1108 cod. civ., è, quindi, applicabile estensivamente anche ad altre ipotesi di parziale disposizione della cosa, come alla cessione e Costituzione di diritti reali limitati sulla cosa comune da parte di uno solo dei comproprietari, con la conseguente obbligazione del predetto di procurare la Costituzione del diritto promesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108 com. 3, Cod. Civ. art. 1478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)