Sez. 3, Sentenza n. 685 del 04/04/1962 (Rv. 251084 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - EFFICACIA PROBATORIA DI ATTO PUBBLICO - LIMITI - ENUNCIAZIONI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DELLA RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA DEL NOTIFICATO ED AI RAPPORTI ESISTENTI FRA QUESTI ED IL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - PRESUNZIONE DI VERITA - PROVA CONTRARIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - EFFICACIA PROBATORIA DI ATTO PUBBLICO - LIMITI - ENUNCIAZIONI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DELLA RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA DEL NOTIFICATO ED AI RAPPORTI ESISTENTI FRA QUESTI ED IL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - PRESUNZIONE DI VERITA - PROVA CONTRARIA.*
La relazione, datata e sottoscritta che l'ufficiale giudiziario appone in calce all'originale e alla copia di un atto da lui notificato, non sempre fa fede sino a querela di falso. Tale maggiore efficacia probante deve, senza altro, riconoscersi a quelle attestazioni che riguardano l'attivita svolta dall'ufficiale procedente, cioe ai fatti avvenuti alla sua presenza e alle dichiarazioni a lui rese, limitatamente per queste ultime, al contenuto intrinseco e indipendentemente dalla loro veridicita sostanziale. Viceversa non possono ritenersi assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze inserite nella relata, le quali, lungi dall'essere state acquisite attraverso la diretta partecipazione del pubblico ufficiale, siano il risultato di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornite da altri. In conseguenza, mentre per impugnare l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere eseguito la notificazione in un dato luogo e sempre necessaria la querela di falso, le enunciazioni relative sia alla indicazione di un determinato luogo come residenza, dimora o domicilio di colui al quale e eseguita la notifica e sia ai rapporti tra questo ultimo e la persona alla quale l'atto e consegnato, fanno fede sino a prova contraria. (V 922/61 619/60 349/60 3419/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)