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Sez. 4, Sentenza n. 5570 del 30/04/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169625 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - ATTENUANTI COMUNI - FATTO DOLOSO DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA PREVISIONE DELLA COLPA CONCORRENTE DELLA VITTIMA COME SPECIFICA ATTENUANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169625-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - ATTENUANTI COMUNI - FATTO DOLOSO DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA PREVISIONE DELLA COLPA CONCORRENTE DELLA VITTIMA COME SPECIFICA ATTENUANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 5 cod. pen., in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per il mancato riconoscimento del fatto colposo della vittima, a differenza di quello doloso, come circostanza attenuante specifica, in quanto, agli effetti della affermazione e dell'attenuazione della gravità del reato e della relativa pena da irrogare, anche nei delitti colposi il concorso di colpa della persona offesa, seppur non previsto dalla legge come attenuante specifica, tuttavia è regolato dalla previsione dell'art. 41 cod. pen. per il quale il giudice ha l'Obbligo di accertare e graduare l'eventuale sussistenza della colpa concorrente della vittima, unicamente ai fini della misura del risarcimento del danno e della entità della pena e, essendo lo scopo giuridico delle attenuanti quello di porre in rilievo la minore pericolosità del delitto e del suo autore ai fini di una proporzionale riduzione della pena, l'accertamento del concorso di colpa della vittima consegue lo stesso scopo e gli stessi effetti delle attenuanti, onde la necessità legislativa della previsione della colpa concorrente della vittima come specifica attenuante.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 62 com. 5, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)