Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 548 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25940
- Università
- Ordinamenti didattici
- Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di porre limiti agli accessi a taluni corsi universitari
- Lamentata carenza della previa fissazione di criteri vincolanti la prevista normazione secondaria
- Sopravvenuta normativa in materia
- Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce degli artt. 1, 2, 3 e 5 della sopravvenuta legge 2 agosto 1996, n. 264, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione - dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione secondaria. - V., in tema di restituzione degli atti al giudice rimettente, le ordinanze nn. 486, 269 e 142/2000; 411 e 408/1999. A.M.M.
Norme impugnate
- art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341
- art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Roberto Mazzotta ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio cautelare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione secondaria;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione (emessa nell'anno 1997, ma pervenuta alla Corte costituzionale nell'anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nel giudizio che ha dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze di questa Corte nn. 486, 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999);
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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