Sez. 3, Sentenza n. 4070 del 03/05/1996 (Rv. 497347 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un lotto di una lottizzazione abusiva - Nullità insanabile del contratto per contrarietà a norme imperative - Buona fede del promissario acquirente - Irrilevanza - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE
In virtù del combinato disposto degli artt. 1418 cod. civ. e 18 della legge n. 47 del 1985, la promessa di vendita di un lotto appartenente a lottizzazione accertata in sede penale come abusiva è colpita da sanzione di nullità - rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanabile per conversione del contratto - relativamente alla quale non rileva la buona fede del promissario acquirente, che, se dimostrata, può giustificare azioni risarcitorie o restitutorie eventualmente proposte dal promissario stesso nei confronti del promittente venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)