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Sez. 2, Sentenza n. 972 del 11/05/1967 (Rv. 327232 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI ERGA OMNES - CATEGORIA DI APPARTENENZA - CONCETTO.*
Stato
decisa il 1967-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327232-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI ERGA OMNES - CATEGORIA DI APPARTENENZA - CONCETTO.*

La legge 14 luglio 1959, n.741, delegando il governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge -nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria-, ha conferito Rilevanza giuridica non gia a categorie astratte delle attivita produttive e professionali, ma alle categorie quali risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva. Essendo presupposto oggettivo di un determinato contratto collettivo l'Esercizio di una particolare attivita di lavoro tutelata dalle associazioni sindacali che lo hanno stipulato, tale attivita deve essere individuata non gia in astratto ma concretamente, in stretta correlazione cioe al rapporto di lavoro di cui costituisce oggetto ed, in definitiva, con riferimento al tipo di impresa a cui favore l'attivita stessa e esercitata e nella quale impresa si inserisce il rapporto anzidetto. (nella specie, e stato ritenuto inapplicabile ai rapporti di lavoro contratti con imprese edili artigiane il contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli addetti all'industria edilizia e il relativo accordo integrativo provinciale recepiti e resi efficaci erga omnes rispettivamente dal d. P. 14 luglio 1960, n.1032 e 9 maggio 1961, n.740).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)