Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonche' di prorogare per un breve periodo transitorio la validita' degli elenchi esistenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:
1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.
Art. 2
1. In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'ente di sviluppo o degli enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio regionale ove costituito o del comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti , designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.
2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
3. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.
4. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 3
1. La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:
1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonche' le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilita' geografica dei lavoratori;2
2) di impartire, in conformita' alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;
3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole localita' e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore, della manodopera migrante;
4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonche' delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle Sezioni dell'ufficio del lavoro di cui al n. 2 dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione;
5) di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;
6) di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro.
7) di determinare, sentite le commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;2
8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7).
2. Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' componente del Comitato regionale per la programmazione economica.
Art. 4
1. In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria.
2. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
3. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.
4. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
7. Quando la commissione decide i ricorsi di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5, il vice direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' sostituito da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.
8. Per ogni riunione della commissione ai partecipanti e' corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del servizio per i contributi agricoli unificati.
Art. 5
1. La commissione provinciale per la manodopera agricola ha il compito:
1) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3;
2) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3.
3) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dallo stesso dichiarata all'atto della richiesta della iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo art. 9;
4) di individuare le localita' in cui, tenuto costo dell'elevato indice di disoccupazione, l'avviamento su richiesta numerica puo' avvenire non esclusivamente secondo l'anzianita' di iscrizione nelle liste, ma anche in base allo stato di bisogno; di fissare i criteri secondo i quali, nei casi suindicati, la commissione locale per la manodopera agricola di cui all'articolo successivo deve formare la graduatoria di precedenza; di fissare i criteri da seguire per i turni di lavoro a rotazione;
5) di decidere i ricorsi di cui al comma primo del successivo art. 17.
6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Art. 6
1. presso le sezioni dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cento braccianti agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e' istituita la commissione locale per la manodopera agricola, composta dal dirigente della sezione che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei braccianti residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dai rappresentanti dei lavoratori e' elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a quattro.
2. Qualora nella circoscrizione di ogni sezione di collocamento il numero dei braccianti agricoli iscritti e' inferiore a cento il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale provvede alla costituzione di comprensori raggruppanti piu' comuni, in base a criteri di vicinanza e facile comunicazione.
3. Nell'ambito del comprensorio la commissione provinciale presceglie il comune nel quale sara' istituita la commissione locale che avra' giurisdizione su tutti i comuni del comprensorio.
4. Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti e' riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della commissione. Nella prima applicazione del presente decreto, il numero degli iscritti e' riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso. assicurando i diritti delle minoranze.
5. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264 assicurando i diritti delle minoranze.
6. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.
7. La commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno.
8. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente e' tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza vi provvede il vice presidente.
9. Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non puo' essere confermato nell'incarico.
Art. 7
1. La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:
1) di stabilire, in conformita' ai criteri fissati dalla commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4) del precedente articolo 5, se debbono essere effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro;
2) di rilasciare il nulla-osta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, avanzate ai sensi del successivo articolo 11;
3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative autorizzato provvisoriamente dalla sezione ai sensi del successivo articolo 12;
4) di adottare i provvedimenti definitivi di cui al comma secondo del successivo articolo 9;
5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo articolo 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine di ciascun trimestre;
6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola.
2. Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha altresi' il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
3. Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui al presente decreto, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonche' alle consuetudini locali.
4. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualita' di lavoratori subordinati.
6. Avverso le deliberazioni adottate dalla commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi e' ammesso in conformita' alle disposizioni di cui al successivo articolo 17.
7. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro puo', con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della commissione locale relative ai compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto.
Art. 8
1. Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore puo' chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro e' stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonche' del tempo e del luogo delle prestazioni.
2. La commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.
3. La sezione da' notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.
Art. 9
1. Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, viene iscritto dalla sezione dell'ufficio del lavoro in apposita lista.
2. Qualora il lavoratore non abbia esplicato precedente attivita' lavorativa nella qualifica professionale dichiarata o non sia in possesso di idonea documentazione, il dirigente della sezione provvede alla iscrizione in base alla richiesta ricevuta, rimettendo alla commissione locale per la manodopera agricola la definitiva determinazione della qualifica professionale ai fini dell'avviamento al lavoro.
3. In ogni caso il dirigente della sezione, tenuto conto anche dell'eventuale qualifica secondaria dichiarata dal lavoratore, propone a questi l'iscrizione contemporanea nella lista di altro o altri settori produttivi ai soli fini dell'avviamento al lavoro.
4. La lista degli iscritti e' esposta al pubblico presso la sezione ed e' aggiornata alla chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
5. Le sezioni comunicano settimanalmente le eccedenze di manodopera e le offerte di lavoro rimaste insoddisfatte alle sezioni contermini e agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvedono con eguale periodicita' a portarle a conoscenza del pubblico su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni al pubblico devono essere effettuate anche a mezzo di affissione presso le sezioni.
Art. 10
1. Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro.
2. Qualora il luogo della prestazione e' compreso nelle circoscrizioni di due o piu' sezioni, la richiesta di assunzione deve essere rivolta alla sezione nel cui territorio e' ubicato il nucleo aziendale maggiore.
3. Alle imprese diretto-coltivatrici e' consentita l'assunzione diretta di non piu' di un lavoratore agricolo e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici e' consentita l'assunzione diretta di non piu' di due lavoratori agricoli e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno.
4. E' consentita l'assunzione diretta di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado.
5. Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, e' fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla sezione entro trenta giorni.
6. Nel caso in cui la sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta ad altra sezione, in conformita' alle direttive di cui al n. 3) del precedente articolo 3.
7. E' vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra.
8. E' ammesso lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile.
9. Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, puo' trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione del territorio nazionale.
10. La richiesta di trasferimento puo' essere presentata alla sezione dell'ufficio del lavoro del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione.
11. Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al presente decreto, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico.2
Art. 11
1. La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. E' ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire.
2. La richiesta di avviamento puo' essere nominativa quando concerne l'assunzione:
a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine;
b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3.
c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, puo' essere elevato a tre dalla commissione provinciale per la manodopera agricola.
3. L'elenco delle specializzazioni per le quali e' ammessa la richiesta nominativa e' esposto al pubblico presso ogni sezione della provincia, con l'indicazione della data dell'ultima deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso.
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno tutti i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare alle commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola competenti per territorio il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera sulla base di apposito modello a lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia del piano colturale va trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno alle competenti sedi dello SCAU, dell'INPS e dell'INAIL.
5. In caso di omissione o di dichiarazione infedele il datore di lavoro e' tenuto a versare una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, a titolo di sanzione amministrativa, secondo i criteri stabiliti dalla commissione centrale preposta al Servizio medesimo.
6. La sezione e' tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo.
Art. 12
1. In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianita' di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'art. 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenze approvata dalla commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del numero 1) del precedente articolo 7.
2. La graduatoria delle precedenze e' esposta al pubblico presso la sezione.
3. Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente e' rilasciato dalla commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nulla-osta e' provvisoriamente rilasciato dalla sezione e convalidato dalla commissione medesima entro otto giorni.
4. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare, uno da conservare presso la sezione e l'altro presso il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente a datore di lavoro richiedente.
5. Nel caso in cui la commissione locale per la manodopera agricola neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola.
6. La sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonche' la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi. La sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.
7. A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio.
8. Il datore di lavoro puo' rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.