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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 febbraio 1988, causa 261/85

Decisione
decisa il 1988-02-04
ECLI
ECLI:EU:C:1988:57

Epigrafe

Sentenza della Corte 4 febbraio 1988 Nella causa 261/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Grant Lawrence, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S. J. Hay, Treasury Solicitor, assistita dagli avv. J. Swift, QC, e G. Barling, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sua ambasciata, convenuto, causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che il Regno Unito, vietando l'importazione da altri Stati membri di latte pastorizzato e di panna pastorizzata non congelata e prescrivendo che la panna trattata termicamente e le bevande a base di latte siano confezionate in Gran Bretagna unicamente con latte prodotto in Gran Bretagna, e, nell'Irlanda del Nord, unicamente con latte prodotto nell'Irlanda del Nord, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del trattato e dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), LA CORTE, composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouns e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: B. Pastor, amministratore vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 15 ottobre 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 novembre 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in base all'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che: vietando l'importazione da altri Stati membri di latte pastorizzato e di panna pastorizzata non congelata e, prescrivendo che la panna trattata termicamente e le bevande a base di latte siano confezionate in Gran Bretagna unicamente con latte prodotto in Gran Bretagna e, in Irlanda del Nord, unicamente con latte prodotto nell'Irlanda del Nord, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del trattato CEE e del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).
punto 2
Le disposizioni che prescrivevano, per la confezione in Gran Bretagna di bevande a base di latte e di panna di latte trattata termicamente, l'uso esclusivo di latte proveniente dalla Gran Bretagna, e le disposizioni equivalenti vigenti nell'Irlanda del Nord sono state abrogate con effetto dal 1o giugno 1986. Ciò considerato, la Commissione ha rinunciato a questa parte del ricorso.
punto 3
Pertanto, si deve statuire solo sulla prima censura sopra menzionata, che riguarda, in particolare, vari regolamenti relativi all'importazione del latte, adottati in base alla legge sull'importazione del latte (Importation of Milk Act, 1983). Detti regolamenti [Importation of Milk regulations, 1983, SI 1983, n. 1563; Importation of Milk (Scotland) regulations, 1983, SI 1983, n. 1546; Importation of Milk regulations (Northern Ireland), 1983, SI 1983, n. 338] hanno l'effetto di vietare l'importazione nell'intero Regno Unito, di latte pastorizzato e di panna di latte che non sia stata congelata.
punto 4
Con lettera 2 febbraio 1984 la Commissione comunicava al governo del Regno Unito di considerare detto divieto contrastante con l'art. 30 del trattato e non giustificato ai sensi dell'art. 36, e invitava lo stesso governo a presentare le sue osservazioni entro un mese. Il governo del Regno Unito rispondeva che detto divieto gli sembrava giustificato con riguardo all'art. 36 e, di conseguenza, la Commissione emetteva il 29 novembre 1984 il parere motivato contemplato dall'art. 169 del trattato. Poiché il Regno Unito non adottava i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere, la Commissione proponeva, il 20 agosto 1985, il presente ricorso.
punto 5
Per una più ampia esposizione degli antefatti e dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla ricevibilità del ricorso

punto 6
Nella controreplica il Regno Unito sostiene che la Commissione ha modificato in corso di causa l'oggetto del ricorso, definito nel parere motivato. Infatti, nella replica la Commissione avrebbe rimproverato al Regno Unito di vietare l'importazione di merci conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva del Consiglio 5 agosto 1985 n. 85/397 (GU L 226, pag. 13), riguardanti i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, mentre nel parere motivato mancava qualsiasi riferimento a detta direttiva.
punto 7
Quest'argomento non può essere accolto. Emerge infatti dal fascicolo di causa e dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte che sia durante il procedimento precontenzioso sia durante il procedimento contenzioso, la Commissione ha sempre definito negli stessi termini l'inadempimento rimproverato al Regno Unito: vale a dire che il divieto d'importare latte pastorizzato e panna di latte pastorizzata non congelata è in contrasto con l'art. 30 del trattato e con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Richiamandosi nella replica alla predetta direttiva n. 85/397, emanata in data successiva a quella del parere motivato, la Commissione non ha fatto altro che ribattere a un mezzo difensivo del Regno Unito, il quale aveva esso stesso invocato la direttiva per mettere in evidenza le disparità delle normative nazionali e la necessità di un sistema di controllo comunitario della qualità del latte.
punto 8
L'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Regno Unito dev'essere respinta.

Sentenza › Nel merito

punto 9
La Commissione sostiene che la normativa vigente nel Regno Unito è in contrasto con l'art. 30 del trattato senza essere giustificata con riguardo all'art. 36, in quanto il divieto assoluto delle importazioni è sproporzionato rispetto agli scopi d'indole sanitaria perseguiti da detto Stato. In primo luogo, non sarebbe stato precisato sotto quale aspetto le normative degli altri Stati membri non offrirebbero sufficienti garanzie circa la qualità del latte. In secondo luogo, il governo del Regno Unito, invece di istituire un divieto generale ed assoluto, dovrebbe ammettere l'importazione di latte che risulti conforme alle norme britanniche. Nulla consentirebbe infatti di affermare che il latte proveniente da altri Stati membri non è mai conforme a dette norme. Detta conformità potrebbe essere accertata abbastanza rapidamente mediante taluni test e toccherebbe al Regno Unito creare un sistema che consenta di effettuare le verifiche necessarie. Infine, la Commissione sottolinea che è eccessivo vietare, per motivi di sanità pubblica, l'importazione di latte che sia già adesso conforme alle norme dettate dalla direttiva n. 85/397.
punto 10
II governo del Regno Unito ammette che la normativa censurata è in contrasto con l'art. 30 del trattato, ma sostiene che essa è giustificata con riguardo all'art. 36. Detto governo rileva innanzitutto che la pastorizzazione offre garanzie sanitarie inferiori rispetto al trattamento ad elevatissima temperatura. Esso fa notare di aver stabilito in materia, come gli è consentito dalla costante giurisprudenza della Corte, norme corrispondenti ad un elevato grado di tutela della salute e della vita delle persone, tenuto conto dell'importanza del consumo dei prodotti lattiero-caseari, norme che la Commissione non ha mai considerato eccessivamente severe. Per garantirne l'osservanza, le autorità del Regno Unito hanno istituito un sistema globale di controllo della qualità del latte, che riposa su provvedimenti legislativi, su organi di controllo e su di un sistema di sanzioni e che non ha equivalenti negli altri Stati membri. Soltanto un'organizzazione di questo tipo consentirebbe di verificare l'osservanza delle norme vigenti. A questo proposito, il governo del Regno Unito sottolinea che la direttiva n. 85/397 mira per l'appunto ad obbligare gli altri Stati membri ad adottare un sistema analogo. In mancanza di norme comuni, prima dell'entrata in vigore della direttiva, nessuno Stato membro potrebbe validamente attestare che il latte proveniente dai suoi produttori è conforme alle norme del Regno Unito.
punto 11
Si deve rilevare che, come è pacifico tra le parti, la normativa censurata contrasta con l'art. 30 del trattato e con il regolamento n. 804/68, che mira alla realizzazione di un mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Pertanto, la sola questione da risolvere è se i provvedimenti di cui trattasi siano o no giustificati, in base all'art. 36 del trattato, da motivi attinenti alla tutela della salute e della vita delle persone.
punto 12
A questo proposito si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche se la salute e la vita delle persone figurano fra gli interessi tutelati dall'art. 36 e anche se, di conseguenza, compete agli Stati membri stabilire, nei limiti imposti dal trattato, a quale livello essi intendono garantirne la tutela, la normativa nazionale che abbia un effetto restrittivo sulle importazioni è compatibile con il trattato solo qualora sia necessaria per l'efficace tutela di detti interessi e qualora questo scopo non possa essere conseguito mediante provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari (sentenze 20 maggio 1976, cause 104/75, De Peijper, Race. pag. 613; 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Race. pag. 203; e 6 giugno 1984, causa 97/83, Melkunie, Race. pag. 2367).
punto 13
Vero è che, come fa osservare il Regno Unito, la tecnica di pastorizzazione non offre le stesse garanzie, dal punto di vista della salute pubblica, della sterilizzazione o del trattamento ad elevatissima temperatura. Di conseguenza il Regno Unito può legittimamente pretendere di compensare detta inadeguatezza con requisiti severi riguardanti l'intero ciclo di produzione e di commercio, dall'azienda agricola al consumatore finale. Peraltro, si deve rilevare che detti requisiti rispondono in gran parte a quelli stabiliti dalla soprammenzionata direttiva n. 85/397.
punto 14
Queste considerazioni non possono però esonerare il governo del Regno Unito dall'adempiere l'obbligo, impostogli dal diritto comunitario, di limitare le restrizioni del commercio intracomunitário a quanto è strettamente necessario per la tutela della vita e della salute delle persone.
punto 15
Da questo punto di vista emerge che la normativa censurata, la quale mira a vietare in modo generale ed assoluto l'importazione dei prodotti considerati per il motivo che essi non potrebbero comunque rispondere ai requisiti stabiliti dal Regno Unito in materia di polizia sanitaria, è sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti. Infatti, in mancanza di norme comuni, il governo del Regno Unito poteva conseguire detti scopi pur consentendo l'importazione da altri Stati membri di latte pastorizzato e di panna di latte pastorizzata non congelata conformi ai requisiti da esso stabiliti.
punto 16
Quand'anche fosse esatto, come sostiene il governo britannico — ma né i documenti del fascicolo né le discussioni svoltesi dinanzi alla Corte hanno consentito di accertarlo — che attualmente non esiste in nessuno Stato membro un sistema di produzione di latte pastorizzato conforme ai requisiti della normativa britannica, ciò non toglierebbe che il divieto assoluto d'importazione stabilito dal Regno Unito dissuade a priori i produttori degli altri Stati membri dal conformarsi a detti requisiti ed ostacola, almeno potenzialmente, il commercio intracomunitário.
punto 17
Di conseguenza, il Regno Unito deve istituire un sistema che consenta agli importatori di fornire la prova della conformità dei prodotti lattiero-caseari importati alle norme nazionali in vigore. Come la Corte ha già rilevato (vedasi, in particolare, la sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Race, pag. 203), il Regno Unito avrebbe la facoltà di assicurarsi che dette norme siano rispettate chiedendo agli importatori di produrre certificati all'uopo rilasciati dalle competenti autorità del paese esportatore. Secondo la stessa giurisprudenza, esso avrebbe anche la possibilità di effettuare controlli per assicurarsi del rispetto delle norme da esso stabilite e di opporsi all'entrata delle partite che risultino non conformi, considerando nel contempo l'opportunità di una collaborazione con le autorità degli altri Stati membri che consenta di agevolare e snellire detti controlli.
punto 18
Infine, per quanto riguarda l'argomento del Regno Unito secondo cui l'attuazione di un sistema del genere comporterebbe spese inutili (dato che tutti gli Stati membri dovranno conformarsi, entro il termine ormai prossimo del 1o gennaio 1989, alla direttiva n. 85/397) si deve rilevare innanzitutto che la lettera di messa in mora della Commissione venne inviata al Regno Unito già il 2 febbraio 1984 e inoltre che nulla impedisce al governo del Regno Unito di attuare già adesso il sistema contemplato da detta direttiva, senza attendere la scadenza del termine concessogli a tale scopo.
punto 19
Si deve pertanto concludere che il Regno Unito, adottando i vari provvedimenti sopra esaminati, che hanno l'effetto di vietare l'importazione nel suo territorio di latte pastorizzato e di panna di latte pastorizzata non congelata provenienti dagli altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del trattato e dal predetto regolamento del Consiglio 27 giugno 1968.

Sentenza › Sulle spese

punto 20
A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Inoltre, a tenore del § 4 dello stesso art. 69, « la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte ». Il Regno Unito, poiché è rimasto soccombente e poiché la rinuncia della Commissione è dovuta al suo comportamento, dev'essere condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il Regno Unito, vietando l'importazione nel suo territorio di latte pastorizzato e di panna pastorizzata non congelata provenienti dagli altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del trattato e dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 2) Il Regno Unito è condannato alle spese.

Firme

Bosco Moitinho de Almeida Koopmans Everling Galmot Kakouris Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 4 febbraio 1988. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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