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Sez. L, Sentenza n. 3475 del 26/04/1990 (Rv. 466835 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - PENSIONE INTEGRATIVA EX ART. 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1046 DEL 1971 - DETERMINAZIONE - CONTRIBUTI INDIVIDUALI VERSATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1971 - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466835-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - PENSIONE INTEGRATIVA EX ART. 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1046 DEL 1971 - DETERMINAZIONE - CONTRIBUTI INDIVIDUALI VERSATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1971 - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella Determinazione della pensione integrativa (a carico della cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti) prevista dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 1046 dell'11 novembre 1971, non possono computarsi i contributi individuali versati successivamente al 31 dicembre 1971, la misura dei quali può essere solamente intera, stante il divieto, contenuto nella indicata legge (art. 2) e in quella n. 6 del 3 gennaio 1981 (art. 21), di iscrizione alla cassa degli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. (V 296/81, mass n 410731).*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 5, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)